Si rende noto che ARPA Valle d’Aosta non è soggetta all’obbligo di versare direttamente all’Erario l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) a debito relativa alle fatture ricevute dai fornitori dell’Agenzia stessa (cosiddetto split payment, introdotto dalla legge 190/2014) in forza del combinato disposto degli articoli 6 e 17-ter del DPR 633/1972: le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente non rientrano infatti nell’elenco degli enti pubblici ai quali la citata normativa deve essere applicata, che prevede in particolare il regime di IVA differita e, per l’appunto, lo split payment.

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