Presentazione

Descrizione

L’indicatore quantifica il numero di pareri, o di prese d’atto, espressi da ARPA a seguito dell’emanazione della normativa regionale in materia di tutela dall’inquinamento acustico.

Messaggio chiave

Nei primi anni di applicazione della normativa regionale, che discende direttamente da quella nazionale,  si è assistito ad un grande impegno nell’opera di prevenzione accompagnato ad un aggravio burocratico, a cui si è fatto fronte localmente introducendo modalità semplificate, rispetto ad una valutazione completa, di valutazione dell’impatto acustico. A fine 2011, a livello nazionale è stata introdotta una norma di semplificazione che, almeno per alcune categorie di attività quali quelle che si svolgono nel periodo notturno,  rischia di abbassare eccessivamente il livello di prevenzione.

Obiettivo

L’indicatore ha l’obiettivo di quantificare il numero annuale di pareri rilasciati da ARPA Valle d’Aosta sulla base di quanto previsto dalla l.r. 29 marzo 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico) e dalla l.r. 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9), che l’ha sostituita.
Dall’anno 2006 con l’entrata in vigore della prima legge regionale in materia di inquinamento acustico, l’ARPA della Valle d’Aosta rilascia pareri vincolanti nei seguenti ambiti:

  • previsione in materia di impatto acustico per realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività produttive;
  • valutazione previsionale del clima acustico per la realizzazione di insediamenti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo…..) e per aree destinate a nuova edificazione attuata attraverso Piani Urbani di Dettaglio;
  • provvedimenti comunali di gestione del territorio, quali classificazioni acustiche e piani di risanamento acustico;
  • altri piani di risanamento presentati dalle imprese e dalle società o enti di gestione dei servizi di pubblico trasporto e delle relative infrastrutture.

Un numero crescente di pareri rilasciati, su attività effettivamente rumorose, è indice di una crescente applicazione della normativa di prevenzione dell’impatto acustico. Infatti, intervenire sulle sorgenti di rumore in fase di progettazione di impianti o infrastrutture ,o di autorizzazione di attività produttive o pubblici esercizi, permette di affrontare con efficacia e a costi ridotti un tema suscettibile di avere un fortissimo impatto sulla popolazione, evitando costosi e tecnicamente complessi interventi di bonifica a posteriori.

Ruolo di Arpa

L’ARPA rilascia pareri e prese d’atto sulla documentazione, presentata attraverso il SUEL, comuni ed altri servizi dell’amministrazione, da titolari di attività  produttive, enti pubblici, o altri proponenti.

Classificazione

Area tematica SINAnet

Rumore

Tema SINAnet

Rumore

DPSIR

R

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato

N.A.

Tendenza*

peggioramento

* Gli adeguamenti normativi finalizzati alla semplificazione hanno escluso dall’applicazione di misure di prevenzione anche attività potenzialmente fonte di disturbo).

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

Accuratezza

Comparabilità nel tempo

Comparabilità nello spazio

1 1 2 1

 

Proprietà del dato

ARPA Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Aggiornamento continuo al procedere dell’espressione dei pareri.

Data di aggiornamento

31/12/2014

Copertura temporale

Dal 2005

Copertura territoriale

L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.

Riferimenti

Inquadramento normativo

  • l. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull’inquinamento acustico)
  • d.p.r. 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quarter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
  • l.r. 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9.)
  • d.g.r. 7 maggio 2010, n. 1262 (Approvazione dei casi, dei criteri e delle modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed della l.r. 20/2009)
  • d.g.r. 2 novembre 2012, n 2083 (Approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9) - art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g)

Relazione con la normativa

L’indicatore monitora l’applicazione in fase di pianificazione e autorizzazione della normativa sull’inquinamento acustico ambientale.

Livelli di riferimento

L’espressione dei pareri avviene in relazione alla compatibilità della documentazione con i valori limite previsti dalla normativa vigente.

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore è presentato con valenza locale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.

Presentazione e analisi

Andamento negli anni del numero di pareri espressi da ARPA sulla documentazione richiesta dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico, suddiviso per tipologia

ter rum 005 fig1 1214

 

Commenti

Come si evidenzia dal grafico riportato, si è verificato un considerevole aumento delle richieste di parere ad ARPA a seguito dell’emanazione della normativa regionale in materia di tutela dall’inquinamento acustico nel 2006 (abrogata con l.r. 20/2009 che non ha tuttavia cambiato i contenuti delle richieste di autorizzazione da parte delle imprese in ambito acustico). Per quanto riguarda i pareri inerenti al clima acustico, dal 2010 si registra una diminuzione del loro numero in coincidenza con l’emanazione della nuova l.r. 20/2009 in cui detti pareri sono obbligatori esclusivamente per la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e della nuova edificazione residenziale attuata mediante Piano Urbanistico di Dettaglio (PUD) e non più per singole abitazioni.
Dall’entrata in vigore del d.p.r. 227/2011 sulle semplificazioni degli adempimenti amministrativi per le imprese si nota una graduale diminuzione dei pareri espressi da ARPA.

 

Numero di pratiche in procedura semplificata di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva su cui arpa ha espresso una presa d'atto

ter rum 005 fig2 1214

Commenti

Al fine di rendere più snello il procedimento autorizzativo per una vasta gamma di categorie di attività produttive a basso impatto acustico, il SUEL e i comuni hanno introdotto dal 2008 la possibilità di  far ricorso ad autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive piuttosto che a valutazioni di impatto acustico complete (queste ultime, infatti, sono documenti complessi che richiedono l’esecuzione di rilievi fonometrici e valutazioni sulla propagazione del rumore che per le categorie di attività individuate risultavano eccessivi). Pertanto, ai procedimenti cui l’ARPA ha risposto con pareri, vanno aggiunte le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive alle quali, esaminata la documentazione tecnica, si è risposto con una presa d’atto.
Dall’entrata in vigore del d.p.r. 227/2011 sulle semplificazioni degli adempimenti amministrativi per le imprese si nota, soprattutto dal 2013,  un’evidentissima diminuzione del coinvolgimento di ARPA in quanto la maggior parte dei procedimenti autorizzativi non contempla più neppure una semplice presa d’atto da parte dell’agenzia. La presa d’atto, pur non essendo un parere vincolante, comportava almeno una verifica di coerenza tra la tipologia di attività e quanto dichiarato nelle autocertificazioni o nelle dichiarazioni sostitutive.  
Va sottolineato come nota dolente, inoltre, che il d.p.r. 227/2011 esclude dall’obbligo di presentare valutazioni di impatto acustico alcune categorie di attività che, dall’esperienza dell’ARPA, risultano essere tra quelle oggetto di contenziosi per il disturbo sonoro quali le attività artigianali attive nel periodo notturno (panifici, pasticcerie, …).

Percentuale di pareri complessivamente espressi da ARPA suddivisi per tipologia di opera o attività

ter rum 005 fig3 1214

Commenti

Nel grafico si riporta la distribuzione percentuale delle richieste di parere ricevute da ARPA dal 2005 al 2014 suddivise per tipologia di opera o attività produttiva interessata.
Nella categoria “edifici sensibili” sono stati considerati solo scuole, asili nido, ospedali e case di cura e di riposo che sono prevalentemente oggetto di valutazioni di clima acustico, (non sono considerati gli edifici residenziali per i quali dal 2009 la valutazione di clima non è più richiesta). Le altre tipologie considerate sono attività o opere che possono emettere rumore nell’ambiente e per le quali va effettuato lo studio previsionale di impatto acustico prodotto o la documentazione sostitutiva prevista. Le attività produttive sono state classificate sulla base di alcune macro-categorie dell’elenco ateco 2007. In particolare la principale distinzione è stata effettuata tra le attività economiche che appartengono al comparto manifatturiero, tra quelle di commercio all’ingrosso e al dettaglio, pubblici esercizi in cui rientrano anche le attività di ristorazione e di intrattenimento/divertimento, e attività di servizio di vario genere (comunali, mense, parrucchieri, noleggi……)

Percentuale di pareri complessivamente espressi da ARPA suddivisi per area territoriale di provenienza

cartina

PercentualeRegionalePareri 1214

Commenti

La statistica relativa alla provenienza delle pratiche analizzate dal 2005 al 2014 è stata effettuata suddividendo il  territorio così come è stato suddiviso per l’organizzazione delle unità amministrative dello Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta:

  • Comune di Aosta;
  • Alta Valle - Ufficio presso la Comunità Montana Grand Combin a cui fanno capo i Comuni delle Comunità Montane Grand Combin, Grand Paradis, Mont Emilius e Valdigne-Mont Blanc (39 comuni);
  • Bassa Valle- Ufficio presso la Comunità Montana Mont Rose a cui fanno capo i Comuni delle Comunità Montane Evançon, Monte Cervino, Mont Rose e Walser (34 comuni).

La percentuale dei pareri espressi è uniformemente distribuita sulle tre aree territoriali.

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