Presentazione

Descrizione

L’indicatore quantifica l’attività svolta dall’Agenzia nel rilascio di pareri preventivi per la realizzazione di nuovi elettrodotti e la costruzione di nuovi edifici in prossimità di impianti esistenti ai sensi delle leggi regionali e nazionali .

Messaggio chiave

L’ARPA esprime pareri tecnici in merito al rispetto dei valori di riferimento previsti dalla normativa nazionale sulla protezione della popolazione  dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti: il numero di pareri espressi dipende, oltre che dal numero di impianti in realizzazione, anche dai procedimenti autorizzativi che sono variati più volte negli anni.

Obiettivo

Il rilascio di pareri in merito al  rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici da parte di nuovi elettrodotti costituisce uno strumento forte di prevenzione da indebite esposizioni della popolazione: quantificare il numero di pareri rilasciati serve a dare una indicazione sulla dinamicità del settore.

Ruolo di Arpa

L’Agenzia esprime, su richiesta dell’autorità competente, pareri inerenti alla correttezza delle valutazioni svolte dal proponente l’opera, in merito al calcolo delle fasce di rispetto previste dalla normativa nazionale per gli elettrodotti.

Classificazione

Area tematica SINAnet

Radiazioni non ionizzanti

Tema SINAnet

Campi elettromagnetici

DPSIR

R

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato

buono

Tendenza

Non applicabile

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

Accuratezza

Comparabilità nel tempo

Comparabilità nello spazio

1 1 1 1

 

Proprietà del dato

ARPA Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Continuo

Data di aggiornamento

31/12/2015

Copertura temporale

Dal 1999

Copertura territoriale

L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.

Riferimenti

Inquadramento normativo

  • l. 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), articolo 7 (Catasto Nazionale), articolo 8 comma 1 lettera d) che introduce i catasti regionali.
  • l.r. 15 dicembre 2006, n. 32 (Disposizioni in materia di elettrodotti)
  • l.r. 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32)
  • d.l. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/77/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE 2 2003/30/CE)
  • l.r. 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CE, concernente la valutazione dell'impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009. (B.U. n. 26 del 30 giugno 2009)

Relazione con la normativa

La quantificazione dell’indicatore non è richiesta direttamente dalla normativa, ma deriva da attività di controllo, effettuata per  obbligo di legge.

Livelli di riferimento

Non applicabile

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA e con valenza regionale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.

Presentazione e analisi

Numero di pareri rilasciati in riferimento a sorgenti di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz)

ter nir 003 fig1 1215 

Commenti

Prima dell’entrata in vigore della l.r. 32/2006 i pareri erano rilasciati a privati per la realizzazione di nuovi edifici in prossimità di elettrodotti e su richiesta dell’amministrazione regionale per i nuovi impianti, in base a quanto definito dalla normativa nazionale. La l.r. 32/2006 ha introdotto nel procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio dei nuovi elettrodotti con tensione tra 1000 V e 150 kV la necessità del parere ARPA: questo spiega il deciso aumento di pareri a partire dal 2008, primo anno di piena attuazione di tale legge. L’entrata in vigore della l.r. 8/2011, con l’abrogazione della l.r. 32/2006, ha modificato i procedimenti amministrativi prevedendo un sistema di autocertificazione del proponente in sostituzione del parere ARPA per certi tipi di impianti, lasciando all’ente competente la possibilità di richiedere comunque il parere all’ARPA. Questo spiega la diminuzione repentina dei pareri espressi. Per contro dall'anno 2012 sono aumentate in maniera significativa le richieste di parere relative ai procedimenti autorizzativi di Autorizzazione Unica (AU) e di valutazione dell'assoggettabilità al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA/VER) in cui vengono presentati progetti di impianti assimilabili ad elettrodotti.

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