Presentazione

Descrizione

L’indicatore definisce i quantitativi ed il tipo di sostanze e preparati pericolosi più diffusi negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio regionale.

Messaggio chiave

Tipologia e quantitativi di sostanze pericolose detenute negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Valle d’Aosta al 27 settembre 2012  sono analoghi a quelli censiti al 31 dicembre 2009.. Nelle tabelle si riportano dei valori soglia al fine di poter valutare l’entità delle quantità presenti.

Obiettivo

Dalla conoscenza delle tipologie e dei quantitativi di sostanze e preparati pericolosi detenuti è possibile trarre informazioni sulla tipologia dei possibili pericoli a cui possono essere sottoposti l’uomo e l’ambiente circostante lo stabilimento e, di conseguenza, individuare le azioni da mettere in atto sia da parte del gestore che da parte delle Autorità competenti.

Ruolo di Arpa

Ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 334/1999, ARPA fa parte del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Tale comitato svolge le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 334/1999 e formula le relative conclusioni.

Classificazione

Area tematica SINAnet

Pericolosità antropogenica

Tema SINAnet

Rischio industriale

DPSIR

P

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato

buono

Tendenza

stabile

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

Accuratezza

Comparabilità nel tempo

Comparabilità nello spazio

1 1 1 1

 

Proprietà del dato

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Periodicità di aggiornamento

Continua

Data di aggiornamento

27/09/2012

Copertura temporale

Dal 1999

Copertura territoriale

L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.

Riferimenti

Inquadramento normativo

  • dir. 2003/105/Ce
  • dir. Consiglio Ce 96/82/Ce
  • dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012
  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334
  • d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238
  • d.p.c.m. 25 febbraio 2005
  • d.p.c.m. 16 febbraio 2007

Relazione con la normativa

L’allegato I del d.lgs. 334/1999  definisce le quantità di sostanze detenute oltre le quali lo stabilimento è considerato a rischio di incidente rilevante.
L’indicatore viene costruito a partire delle informazioni fornite dai gestori alle Autorità competenti (tra cui il Ministero dell’Ambiente MATTM e, in ambito regionale, il Comitato Tecnico Regionale) ai sensi di specifici obblighi previsti dal d.lgs. 334/1999.

Livelli di riferimento

Non applicabile

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA e con valenza regionale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane. 

Presentazione e analisi

Quantitativi complessivi di sostanze pericolose dell’Allegato I, parte 1 del d.lgs. 334/1999 negli stabilimenti soggetti agli obblighi degli artt. 6/7 e 8 sul territorio regionale

Sostanza Quantità soglia ai sensi d.lgs. 334/1999 [t] Quantitativo complessivo presente [t] Frasi di rischio
artt. 6/7 art. 8 t R
Acetilene 5 50 0,16 05/06/2012
Prodotti petroliferi: benzine e nafte, cheroseni (compresi i jet fuel), gasoli (per autotrazione, per riscaldamento ed i distillati usati per produrre gasoli) 2.500 25.000 201 N.A.
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale 50 200 443 12
Idrogeno 5 50 0,12 12
Ossigeno 200 2000 1.239 8

Fonte: Piani di Emergenza Esterna aziende soggette

Quantitativi complessivi di sostanze pericolose dell’Allegato I, parte 2 del d.lgs. 334/1999  sul territorio regionale

Categoria

Quantità soglia ai sensi d.lgs. 334/1999 [t]

Quantitativo complessivo presente [t]

artt. 6/7

art. 8

t

1.Molto Tossiche

5

20

54

2.Tossiche

50

200

277

Fonte: Piani di Emergenza Esterna aziende soggette

Commenti

Vengono qui riportati i quantitativi complessivi di sostanze pericolose negli stabilimenti soggetti agli obblighi degli artt. 6/7 e 8 del d.lgs. 334/1999; sono indicate le quantità totali dichiarate in tutti gli stabilimenti RIR, anche se inferiore alla soglia. Le soglie indicate nelle tabelle si riferiscono ai quantitativi detenuti all’interno di uno stabilimento per la sua classificazione come RIR.

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