Presentazione
Descrizione
L’indicatore definisce i quantitativi ed il tipo di sostanze e preparati pericolosi più diffusi negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio regionale.
Messaggio chiave
Tipologia e quantitativi di sostanze pericolose detenute negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Valle d’Aosta dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 non hanno subito variazioni. Nelle tabelle si riportano i quantitivi detenuti e, al fine di valutare l'entità degli stessi, i relativi valori soglia definiti dalla normativa.
Obiettivo
Dalla conoscenza delle tipologie e dei quantitativi di sostanze e preparati pericolosi detenuti è possibile trarre informazioni sulla tipologia dei possibili pericoli a cui possono essere sottoposti l’uomo e l’ambiente circostante lo stabilimento e, di conseguenza, individuare le azioni da mettere in atto sia da parte del gestore che da parte delle Autorità competenti.
Ruolo di Arpa
Ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 334/1999, ARPA fa parte del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Tale comitato svolge le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 334/1999 e formula le relative conclusioni.
Classificazione
Area tematica SINAnet |
Pericolosità antropogenica |
Tema SINAnet |
Rischio industriale |
DPSIR |
P |
Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte
Valutazione
Stato |
Tendenza |
Informazione sui dati
Qualità dell'informazione
Rilevanza |
Accuratezza |
Comparabilità nel tempo |
Comparabilità nello spazio |
1 | 1 | 1 | 1 |
Proprietà del dato
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Data di aggiornamento
31/12/2014
Copertura temporale
Dal 1999
Copertura territoriale
L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.
Riferimenti
Inquadramento normativo
- dir. 2003/105/Ce
- dir. Consiglio Ce 96/82/Ce
- dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012
- d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334
- d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238
- d.p.c.m. 25 febbraio 2005
- d.p.c.m. 16 febbraio 2007
Relazione con la normativa
L’allegato I del d.lgs. 334/1999 definisce le quantità di sostanze detenute oltre le quali lo stabilimento è considerato a rischio di incidente rilevante.
L’indicatore viene costruito a partire delle informazioni fornite dai gestori alle Autorità competenti (tra cui il Ministero dell’Ambiente MATTM e, in ambito regionale, il Comitato Tecnico Regionale) ai sensi di specifici obblighi previsti dal d.lgs. 334/1999.
Livelli di riferimento
Non applicabile
Indicatori analoghi presenti in altre relazioni
Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA e con valenza regionale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.
Presentazione e analisi
Quantitativi complessivi di sostanze pericolose dell’Allegato I, parte 1 del d.lgs. 334/1999 negli stabilimenti soggetti agli obblighi degli artt. 6/7 e 8 sul territorio regionale
Sostanza | Quantità soglia ai sensi d.lgs. 334/1999 [t] | Quantitativo complessivo presente [t] | Frasi di rischio | |
artt. 6/7 | art. 8 | t | R | |
Acetilene | 5 | 50 | 0,2 |
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento; R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria; R12 Estremamente infiammabile |
Prodotti petroliferi: benzine e nafte, cheroseni (compresi i jet fuel), gasoli (per autotrazione, per riscaldamento ed i distillati usati per produrre gasoli) | 2.500 | 25.000 | 204 | N.A. |
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale | 50 | 200 | 443 | R12 Estremamente infiammabile |
Ossigeno | 200 | 2000 | 1.285 | R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili |
Fonte: Piani di Emergenza Esterna; Notifiche, ex. art. 6 Dlgs 334/99 e smi, degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
Quantitativi complessivi di sostanze pericolose dell’Allegato I, parte 2 del d.lgs. 334/1999 sul territorio regionale
Categoria |
Quantità soglia ai sensi d.lgs. 334/1999 [t] |
Quantitativo complessivo presente [t] |
Frasi di rischio |
|
artt. 6/7 |
art. 8 |
t |
- | |
1.Molto Tossiche |
5 |
20 |
54 |
R26: molto tossico per inalazione; R27: molto tossico a contatto con la pelle; R28: molto tossico per ingestione |
2.Tossiche |
50 |
200 |
1.077 |
R23: tossico per inalazione; R24: tossico a contatto con la pelle; R25: tossico per ingestione |
9i. Sost. pericolose per l'ambiente (R50) (compresa frase R50/53) | 100 | 200 | 0,1 | R50: molto tossico per gli organismi acquatici; R50/53: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico |
9ii. Sost. pericolose per l'ambiente (R51/R53) | 200 | 500 | 800 | R51/R53: Tossico per gli organismi acquatici può causare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico |
10i. Altre categorie (R14) (compresa frase R14/15) | 100 | 500 | 20 | R 14: Reagisce violentemente a contatto con l'acqua; R 14/15: Reagisce violentemente a contatto con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili |
Fonte: Piani di Emergenza Esterna; Notifiche, ex. art. 6 Dlgs 334/99 e smi, degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
Commenti
Vengono qui riportati i quantitativi complessivi di sostanze pericolose negli stabilimenti soggetti agli obblighi degli artt. 6/7 e 8 del d.lgs. 334/1999; sono indicate le quantità totali dichiarate in tutti gli stabilimenti RIR, anche se inferiore alla soglia. Le soglie indicate nelle tabelle si riferiscono ai quantitativi detenuti all’interno di uno stabilimento per la sua classificazione come RIR. Con riferimento alle "sostanze speficate" (All. 1, parte 1, DLgs 334/99 e smi), i quantitivi detenuti al 31/12/2014 non hanno subito modifiche rispetto a quelli cui si riferisce il precedente aggiornamento (31/12/2013).