Presentazione
Descrizione
L’indicatore definisce numero, tipologia e distribuzione sul territorio regionale valdostano degli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione della cosiddetta “Direttiva Seveso”.
Messaggio chiave
Si conferma la presenza di 6 stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul territorio regionale.
Obiettivo
L’indicatore vuole definire numero, tipologia e distribuzione degli stabilimenti, presenti sul territorio regionale, rientranti nel campo di applicazione della cosiddetta “Seveso”. Esso intende definire il pericolo cui sono soggetti l’uomo, l’aria, il suolo, il sottosuolo, la falda e le acque superficiali per la presenza di stabilimenti RIR sul territorio. Viene fornito inoltre un quadro generale delle pressioni esercitate dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul territorio.
L’elemento che classifica uno stabilimento “a rischio di incidente rilevante” è la detenzione di sostanze potenzialmente pericolose in quantità superiori a soglie definite.
L’attenzione per i potenziali impatti sull’uomo e sull’ambiente connessa a questo tipo di stabilimenti è collegata ad alcuni gravi incidenti verificatisi negli anni passati, in particolare l’incidente di Seveso, da cui prende il nome la prima direttiva in materia, il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, di recepimento della dir. CEE/82/501.
La normativa in materia di pericoli di incidente rilevante ha subito negli anni un costante aggiornamento, anche a seguito di incidenti verificatisi nei diversi paesi europei, richiamando l’attenzione sulle problematiche di sicurezza e di rischio industriale. Alla dir. CEE/82/501 hanno fatto seguito la dir. 96/82/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (c.d. Seveso Bis), la dir. 2003/105/CE (c.d. modifica alla Seveso Bis), recepita in Italia con il d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238 e, infine, la dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (c.d. Seveso Ter). La direttiva Seveso Ter è entrata in vigore il 13/08/2012; gli Stati membri dovranno recepirla entro il 31/05/2015.
Gli scenari incidentali considerati nell’ambito dei RIR sono l’emissione e/o la diffusione di sostanze tossiche per l’uomo e per l’ambiente, l’incendio e l’esplosione.
Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono soggetti ad adempimenti differenziati a seconda della natura e della quantità delle sostanze pericolose detenute; sono previsti due differenti categorie:
- artt. 6 e 7: stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 2 dell’Allegato I, parti 1 e 2 d.lgs. 334/1999 e smi;
- art. 8: stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 3 dell’Allegato I, parti 1 e 2 d.lgs. 334/1999 e smi.
Ruolo di Arpa
Ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 334/1999 e smi, ARPA fa parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Tale Comitato svolge le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza, delle quali formula le relative conclusioni, e predispone i pareri tecnici di compatibilità urbanistica sotto il profilo della sicurezza per gli interventi di cui all’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. (nuovi stabilimenti, modifiche con aggravio del rischio, nuovi insediamenti o infrastrutture in prossimità degli insediamenti esistenti). Il CTR è anche autorità di controllo, fino all’attuazione del trasferimento di funzioni alle regioni ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (parere Consiglio di Stato 3510/2003).
Classificazione
Area tematica SINAnet |
Pericolosità antropogenica |
Tema SINAnet |
Rischio industriale |
DPSIR |
P |
Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte
Valutazione
Stato |
Tendenza |
Informazione sui dati
Qualità dell'informazione
Rilevanza |
Accuratezza |
Comparabilità nel tempo |
Comparabilità nello spazio |
1 | 1 | 1 | 1 |
Proprietà del dato
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Comitato Tecnico Regionale
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Data di aggiornamento
31/12/2015
Copertura temporale
Dal 1999
Copertura territoriale
L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.
Riferimenti
Inquadramento normativo
- dir. 2003/105/Ce
- dir. Consiglio Ce 96/82/Ce
- dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012
- d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334
- d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238
- d.p.c.m. 25 febbraio 2005
- d.p.c.m. 16 febbraio 2007
Relazione con la normativa
L’indicatore è direttamente connesso agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di RIR.
L’indicatore viene costruito a partire delle informazioni fornite dai gestori alle Autorità competenti (tra cui il Ministero dell’Ambiente MATTM e, in ambito regionale, il Comitato Tecnico Regionale) ai sensi di specifici obblighi previsti dal d.lgs. 334/1999 e smi.
Livelli di riferimento
Non applicabile
Indicatori analoghi presenti in altre relazioni
Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA e, con valenza regionale, nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.
Presentazione e analisi
Numero di stabilimenti soggetti a d.lgs. 334/1999
Artt. 6 e 7 |
Art. 8 |
Totale artt. 6,7 e 8 |
|
Numero |
5 |
1 |
6 |
Distribuzione territoriale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Tipologia di attività a rischio di incidente rilevante
Tipologia di attività |
Stabilimenti (esistenti e in fase di ampliamento, al 31/12/14) |
|
Numero |
% |
|
Deposito di gas liquefatti |
4 |
67 |
Produzione e/o deposito gas tecnici |
1 |
17 |
Acciaierie e impianti metallurgici |
1 |
17 |
Totale |
6 |
100 |
Commenti
L'attività di uno stabilimento permette di conoscere preventivamente il potenziale rischio associato alla stessa.
La figura riporta, su scala cromatica, la distribuzione degli stabilimenti, appartenenti alle diverse categorie, a livello regionale.
Si riscontra una prevalenza di depositi di gas liquefatti, essenzialmente GPL (4 su 6), per i quali è prevalente il rischio di incendio e/o esplosione.
Rispetto alla precedente edizione della relazione sullo stato dell’ambiente aggiornata al 31 dicembre 2012, non vi sono state variazioni.