Presentazione

Descrizione

L’indicatore riporta il numero e la provenienza geografica delle richieste di intervento per disturbo da rumore in ambiente di vita, la tipologia di sorgente che ne è all’origine, nonché il riscontro del superamento dei valori limite normativi.

Messaggio chiave

L’ARPA della Valle d’Aosta ha ricevuto, dal 1992 al mese di dicembre 2022, 419 richieste di intervento per rumorosità considerata disturbante. Di queste il 44,2% (186 richieste) è da imputare a locali di intrattenimento musicale come discopub, discoteche, bar e ristoranti, il 13,4% (56 richieste) ad attività artigianali e il 12,4% (52 richieste) ad altre attività commerciali di vendita. Dai controlli effettuati emerge un effettivo problema di inquinamento acustico, poiché le situazioni che producono il superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore in ambiente abitativo sono il 75% (3 su 4) di quelle complessivamente valutate.

Obiettivo

L’indicatore quantifica l’attività di controllo svolta attraverso misurazioni fonometriche e valutazione del rispetto dei valori limite vigenti (l. quadro 447/1995 e decreti applicativi) sia in ambiente esterno che all’interno degli ambienti abitativi con distinzione fra le diverse tipologie di sorgenti (attività produttive, attività di servizio e/o commerciali, cantieri, manifestazioni temporanee, infrastrutture stradali, ferroviari...).
Nella grande maggioranza dei casi le richieste di intervento per disturbo da rumore riguardano il rumore immesso all’interno delle abitazioni. In questi casi si applicano i valori limite differenziali previsti dall’articolo 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997.
Le situazioni di non conformità vengono quantificate attraverso la percentuale di sorgenti controllate per cui si è riscontrato almeno un superamento dei valori limite fissati dalla normativa vigente.
L'indicatore, descrivendo l’impatto dell’inquinamento acustico attraverso i controlli effettuati a seguito di lamentele da parte dei cittadini, fornisce importanti indicazioni sulle cause principali di disagio e deterioramento della qualità della vita percepite dalla popolazione per effetto dell’esposizione a rumore.
Esso riguarda tutto il territorio valdostano ed ha una buona copertura temporale poiché sono state analizzate le richieste e i controlli a partire dall’anno 1992 (primo anno di attività in Valle d'Aosta nel campo dell’acustica) fino all'anno 2022. L’indicatore ha anche come ulteriori obiettivi la valutazione nel tempo delle tipologie di sorgenti sonore che producono lamentele e il monitoraggio del loro numero a seguito dell’entrata in vigore di provvedimenti legislativi preventivi. Sulla base di quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 20/2009 sull’inquinamento acustico, l’ARPA della Valle d’Aosta interviene per la verifica del rispetto dei valori limite di rumore ambientale su richiesta del Corpo Forestale Regionale, delle amministrazioni comunali e non più su chiamata diretta da parte di cittadini, come avveniva in passato. Ciò ha di fatto introdotto un filtro ed un’ufficialità che ha influito sulla diminuzione del numero di richieste di intervento pervenute all’Agenzia che rimane comunque altalenante negli anni.

Ruolo di Arpa

Sin dalla sua istituzione l’ARPA si occupa delle richieste di intervento formali da parte dei cittadini per segnalazioni di rumore disturbante e svolge i rilievi fonometrici per la verifica del rispetto dei valori limite di rumore vigenti in ambiente di vita. A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale, l’ARPA effettua attività di vigilanza e controllo a supporto di Comuni, Corpo Forestale della Valle d’Aosta ed altri organi di Polizia Giudiziaria e non più su diretta richiesta dei cittadini.

Classificazione

Area tematica SINAnet

Rumore

Tema SINAnet

Rumore

DPSIR

I/R

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato

medio

Tendenza

ascendente

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

Accuratezza

Comparabilità nel tempo

Comparabilità nello spazio

1 1 1 1

 

Proprietà del dato

ARPA Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Annuale

Data di aggiornamento

31/12/2022

Copertura temporale

Dal 1992 (30 anni)

Copertura territoriale

L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.

Riferimenti

Inquadramento normativo

  • art. 14 della L. quadro 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)
  • D.p.c.m. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
  • Decreto 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico)
  • D.Lgs 17 febbraio 2017 n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)
  • L.r. 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9.)
  • D.g.r. 2 novembre 2012, n 2083 (Approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9) - art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g)

Relazione con la normativa

La quantificazione dell’indicatore non è richiesta direttamente dalla normativa, ma è collegata alla posizione di livelli limite o di riferimento normativi.

Livelli di riferimento

Le richieste di intervento per disturbo da rumore riguardano, nella grande maggioranza dei casi, il rumore immesso all’interno delle abitazioni. In questi casi si applicano i valori limite differenziali introdotti dell’articolo 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997: la differenza tra il rumore all’interno degli ambienti abitativi in presenza e in assenza della sorgente considerata disturbante non deve superare, a parità delle altre condizioni acustiche, 5 dB di giorno (06-22) e 3 dB di notte (22-06).

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA e con valenza regionale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.

Presentazione e analisi

Tipologia di sorgenti considerate disturbanti che hanno dato origine alle richieste di intervento:
N. totale di richieste di intervento per disturbo da rumore, periodo 1992 - 2022:    419

 num tot richieste intervento 1222

Commenti

I locali considerati di intrattenimento come discopub, discoteche, bar e ristoranti che diffondono musica e organizzano eventi musicali, hanno dato origine in questi 30 anni di fonometria ambientale, nel loro insieme, a 186 richieste di intervento su 419 (44,2%). Di queste, 169 sono relative alla diffusione di musica ritenuta disturbante, e in alcuni casi anche al contributo antropico del vociare degli avventori, mentre le restanti si riferiscono alla rumorosità prodotta da impianti tecnologici a supporto dell’attività.

Seguono le attività artigianali e le attività commerciali di vendita che hanno prodotto, rispettivamente, 56 (13,4%) e 52 (12,4%) richieste di intervento per rumorosità disturbante.

 

Distribuzione territoriale e stagionale delle richieste di intervento legate al rumore da attività d’intrattenimento musicale

distribuzione stag richieste 1222

Commenti

Le dimensioni dei grafici a torta sono proporzionali al numero di richieste pervenute da ogni località. Dove non è indicata la percentuale sul grafico è perchè a quel periodo corrispondono il 100% delle richieste di intervento pervenute.

La statistica ha considerato, oltre ai locali che forniscono intrattenimento musicale, altri pubblici esercizi di aggregazione, anche all’aperto, quali ristoranti e bar, il cui contributo può essere fornito anche in termini di rumore antropico. Non sono stati considerati in questa indagine i concerti dal vivo e altre attività temporanee, in quanto, benché possano dare luogo a lamentele momentanee alle forze dell’ordine, la loro breve durata, nella maggior parte dei casi, non origina segnalazioni formali scritte.

Le richieste di intervento inerenti le attività di intrattenimento musicale sono state suddivise sulla base del periodo dell'anno in cui viene lamentato il disturbo in richieste che riguardano l'alta stagione (estate e inverno), in cui in Valle d'Aosta si ha maggior affluenza turistica, e bassa stagione (primavera e autunno). I valori percentuali relativi a tale suddivisione sono stati riferiti, inoltre, al territorio, al fine di caratterizzare i comuni maggiormente interessati dal disturbo sulla popolazione.

La regione Valle d’Aosta ha le caratteristiche peculiari delle regioni alpine in cui gli spazi sono limitati e circoscritti da importanti barriere morfologiche. In più, la connotazione turistica della Valle d'Aosta può comportare la vicinanza tra attività rumorose, quali ad esempio locali di intrattenimento musicale, ed edifici residenziali. Il risultato che emerge è che gli esposti dovuti al disturbo da rumore da attività musicale e aggregazione di persone riguardano soprattutto l'alta stagione delle principali località turistiche della Regione (Aosta, Courmayeur, Valtournenche, Gressoney ...). Il trend è ormai costante da anni con le percentuali che sono aumentate leggermente per le richieste di rumorosità disturbante che si riferiscono ai periodi di alta stagione (soprattutto l'estate).

 

Numero richieste di intervento annue dal 1992 al 31 dicembre 2022

num richieste intervento annue 1222

Commenti

Il numero di richieste di intervento a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 9/2006 e della successiva l.r. 20/2009 è calato di molto rispetto a quelle pervenute negli anni successivi all’entrata in vigore della l. quadro 447/1995 sull’inquinamento acustico e del successivo d.p.c.m. 14 novembre 1997. La diminuzione è riconducibile principalmente alla nuova procedura secondo la quale i cittadini rivolgono i loro esposti al Corpo Forestale della Valle d’Aosta e ai Comuni che poi chiedono, se necessario, supporto tecnico all’ARPA. Secondariamente la legge regionale considera maggiormente gli aspetti acustici all'atto dell'autorizzazione all’esercizio di attività produttive rumorose attraverso la presentazione della relazione previsionale di impatto acustico nell'ambito dei relativi procedimenti. 

Su tali relazioni l'ARPA della Valle d'Aosta esprime parere vincolante sulla conformità dei contenuti alle indicazioni fornite dalla d.g.r. 2083/2012 e ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Si può consultare l'andamento dei pareri rilasciati a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale sull'inquinamento acustico nell'indicatore TER_RUM_005 della relazione sullo stato ambiente on line dell'ARPA.

Dall’entrata in vigore del d.p.r. 227/2011, che prevede semplificazioni degli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese (anche inerenti l'aspetto dell'impatto acustico), c'è stato un minore coinvolgimento di ARPA nell'espressione dei pareri tecnici. La nuova procedura prevede infatti che siano le amministrazioni comunali ad accogliere e a verificare le domande di autocertificazione che contengono anche indicazioni inerenti gli aspetti di impatto acustico. La norma di semplificazione, entrata in vigore nel mese di febbraio 2012, ha abbassato eccessivamente il livello di prevenzione, almeno per alcune categorie di attività quali quelle che si svolgono nel periodo notturno. Ciò ha prodotto negli anni successivi e fino all'anno 2016 un trend di prevalente aumento delle richieste di intervento per rumore molesto. Negli ultimi cinque anni il trend è altalenante con una media di 8-9 richieste di intervento all'anno, con qualche richiesta in più nell'anno 2020, nonostante alcuni periodi dell'anno caratterizzati dal lockdown e dalle relative restrizioni.

 

Distribuzione rispetto all'entrata in vigore della L.R. 20/2009 della percentuale di superamento del valore limite differenziale a seguito di controllo del rumore immesso in ambiente abitativo (periodo 1992-2022)

 per superamenti pre e dopo lr 20 1222

Commenti

I grafici evidenziano come, nei casi in cui è stato richiesto l'intervento dell'Agenzia, esista un effettivo problema di inquinamento acustico poiché dai controlli effettuati attraverso misurazioni fonometriche da parte dell’ARPA è stato verificato nella maggior parte dei casi il superamento dei valori limite differenziali di rumore immesso all’interno di ambienti abitativi (3 casi su 4). 

Le sorgenti che producono il superamento dei valori limite sono per lo più afferenti ad attività di intrattenimento (musica, vociare di avventori, impianti tecnologici), attività commerciali e altre attività produttive. Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 20/2009 si nota dal grafico una leggera diminuzione delle situazioni di controllo per cui c'è stato il superamento dei valori limite differenziali in ambiente abitativo ma, la percentuale ancora al 75% evidenzia che la lamentela per rumore disturbante presentata dal cittadino è 3 volte su 4 giustificata.  

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