Presentazione

Descrizione

L’indicatore vuole definire il numero, la tipologia e la distribuzione territoriale dei siti contaminati - o potenzialmente contaminati - presenti sul territorio regionale, oggetto della procedura ambientale prevista dalla normativa.
I siti potenzialmente contaminati sono aree in cui, a causa di attività antropiche (attuali o pregresse) di svariata natura, esiste una contaminazione di una o più matrici ambientali (terreno superficiale, terreno profondo, acque sotterranee) in concentrazioni superiori ai valori limite stabiliti dalla normativa nazionale (concentrazioni soglia di contaminazione o CSC).
La loro esistenza, di norma, non è palese e deve quindi essere accertata mediante apposite indagini (sondaggi ed analisi su terreni ed acque sotterranee).
Tra i siti potenzialmente contaminati, risultano contaminati quelli in cui il processo di Analisi di rischio (vedi approfondimento Analisi di Rischio) evidenzia un’effettiva pericolosità per la salute umana.

Messaggio chiave

Il numero di procedimenti avviati si mantiene pressoché costante.

Obiettivo

L’indicatore permette di conoscere tipologia e classificazione dei siti contaminati e di valutare, nel susseguirsi delle edizioni della relazione, l’evolvere dei procedimenti.
In funzione dello stato del procedimento in atto, per ogni sito contaminato viene rappresentata la sua classificazione tecnico-legislativa, secondo quanto previsto dagli articoli 240 e 242 del d.lgs. 152/2006.

Ruolo di Arpa

Secondo quanto previsto negli articoli  242 e 248 del d.lgs. 152/2006 e negli allegati alla Parte Quarta – Titolo V, ARPA è coinvolta nell’approvazione della documentazione progettale,  nella validazione delle analisi effettuate sulle matrici contaminate e nei controlli delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica. ARPA riveste quindi un ruolo istituzionale di supporto tecnico all’amministrazione competente e di supervisione delle attività di campo.

Classificazione

Area tematica SINAnet

Pericolosità antropogenica

Tema SINAnet

Siti contaminati

DPSIR

p

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato*

Sufficiente

Tendenza

stabile 

*Il numero di siti non è elevato, tuttavia bisogna considerare che il territorio di fondovalle – ove su una limitata estensione areale si concentra la maggioranza della popolazione residente e delle attività industriali-artigianali - è dal punto di vista idrogeologico particolarmente vulnerabile ad eventuali fenomeni di contaminazione.

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

Accuratezza

Comparabilità nel tempo

Comparabilità nello spazio

1 2 2 2

L’informazione riportata è da ritenersi completa rispetto ai siti noti. Il numero di siti interessati censiti è sicuramente inferiore a quelli effettivamente esistenti, dal momento che in molti casi si viene a conoscenza della presenza di contaminazione solo in occasione di interventi specifici sul sottosuolo delle aree interessate.

Proprietà del dato

Regione autonoma Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Annuale

Data di aggiornamento

31/12/2015

Copertura temporale

Dal 1999, anno di entrata in vigore della prima normativa relativa ai siti contaminati (d.m. 471/1999).

Copertura territoriale

L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.

Riferimenti

Inquadramento normativo

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152  e s.m.i. (Norme in materia ambientale)
  • d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale)
  • D.M. 12 febbraio 2015, n. 31. Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti

Relazione con la normativa

L’indicatore è mutuato dall’anagrafe regionale dei siti contaminati prevista dall’articolo 251 del d.lgs. 152/2006.

Livelli di riferimento

Il d.lgs. 152/2006  (Allegati alla Parte Quarta – Titolo V – All. 5 tab. 1 e 2) definisce le  “Concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti”  e le “Concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee”, il cui superamento comporta l’attivazione del procedimento per sito potenzialmente contaminato.
Applicando l’Analisi di rischio sito specifica, vengono definite le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA.

Presentazione e analisi

Sino al 2006, con la precedente normativa (d.m. 471/1999), un sito era considerato contaminato, e quindi da bonificare, a seguito del superamento anche di un solo inquinante rispetto alle concentrazioni limite per suolo e/o acque sotterranee.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definisce il sito “potenzialmente contaminato” e prevede – dopo un approfondimento della conoscenza dello stato di contaminazione - l’applicazione di un’Analisi di rischio sito specifica, volta a determinare le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR: concentrazioni al disotto delle quali non esiste rischio per la salute umana derivante dall’esposizione alle sostanze presenti). Se le CSR non vengono superate, la procedura è conclusa (sito non contaminato); in caso contrario il sito è contaminato e deve essere sottoposto a una bonifica, i cui obiettivi divengono le CSR.

 TER BON 001 a 1212

Figura 1: schema dell’iter tecnico/legislativo

La cartina sotto riportata rappresenta l’indicatore elaborato secondo una doppia legenda:

  • simbolica: rappresentante la tipologia di sito interessato
  • cromatica: rappresentante la classificazione tecnico-legislativa

 TER BON 001 b 1215

Figura 2: Siti contaminati presenti sul territorio regionale (31 dicembre 2015)

  Superficie Km2 % rispetto zone antropizzate % rispetto territorio regionale
Territorio regionale 3261  - 100
Zone antropizzate* 44 100 1.35
Siti contaminati 1.33 3.02 0.04
* Zone urbanizzate, industriali, commerciali, reti di comunicazione, zone estrattive e di cantiere

Tabella 1: Superficie interessata da siti contaminati

 

Commenti

Rispetto alla precedente edizione della relazione che riportava dati aggiornati al 31/12/2014 si osserva quanto segue:

  • n. 2  sono stati a tutti gli effetti dichiarati non contaminati a seguito dell'analisi di rischio e/o al termine del periodo di monitoraggio;
  • n. 3 siti sono passati alla fase di bonifica;

  • n. 6 siti sono stati definiti non contaminati a seguito dei rpimi interventi di rimozione della contaminazione;
  • n. 9 nuovi siti.

La presenza di n. 9 nuovi siti, è prevalentemente riconducibile a:

  • procedimenti di caratterizzazione delle aree interessate da un illecita gestione dei rifiuti (successivi alla rimozione dei rifiuti)
  • eventi accidentali di limitata entità, che presumibilmente si esauriranno (chiusura procedimento) a seguito  dei primi interventi di rimozione della contaminazione.

Come evidenziato nella figura 1,  non necessariamente tutti i siti approdano alla procedura di analisi di rischio, dal momento che ( a seguito dell’evento contaminante o del rinvenimento della contaminazione pregressa)  il soggetto interessato è tenuto a mettere in atto tutte le misure (generalmente consistono nella rimozione del terreno evidentemente contaminato) necessarie alla  messa in sicurezza del sito ed alla prevenzione dell’ulteriore propagazione della contaminazione. A seguito di tali operazioni, vengono effettuate le analisi sul terreno di fondo scavo e solo se si riscontrano concentrazioni superiori alle CSC si procede con l’Analisi di rischio. Esiste quindi una casistica di siti per i quali il procedimento si conclude a seguito della prima rimozione della porzione di terreno contaminato.
La normativa relativa ai siti contaminati non prevede una dimensione minima di intervento, quindi qualsiasi evento  che possa originare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee  comporta l’attivazione della procedura per sito potenzialmente contaminato.
I siti indicati in carta come “attività industriali dismesse” e “miniere” sono per la maggior parte riconducibili ad aree, adibite in passato ad attività industriali o estrattive, che oggi presentano problematiche ambientali legate ad antiche pratiche  di smaltimento  (all’epoca non normate )  delle scorie di lavorazione. Infatti la normativa ambientale  è di recente introduzione (1999) e quindi va spesso a sanare contaminazioni storiche originate dalla precedente assenza di regole ambientali.  Allo stesso modo, anche la maggior parte delle criticità rilevate nelle attività industriali attive sono riconducibili non alle attuali lavorazioni, bensì a pratiche industriali pregresse.

Al 31/12/2015 sul territorio regionale si sono registrati  126 procedimenti per siti contaminati, di cui 95 chiusi. Qui di seguito si riportano alcune elaborazioni grafiche relative a:

  • modalità di chiusura del procedimento
  • tipologia di attività coinvolte
  • tipologia di inquinanti

TER BON 001 b t 1215

Figura 3: statistiche siti contaminati sul territorio regionale

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 
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