Presentazione

Descrizione

L’indicatore vuole definire il numero, la tipologia e la distribuzione territoriale dei siti contaminati - o potenzialmente contaminati - presenti sul territorio regionale, oggetto della specifica procedura ambientale prevista dalla normativa (art. 242 d.lgs 152/2006).
I siti potenzialmente contaminati sono aree in cui, a causa di attività antropiche (attuali o pregresse) di svariata natura, esiste una contaminazione di una o più matrici ambientali (terreno superficiale, terreno profondo, acque sotterranee) in concentrazioni superiori ai valori limite stabiliti dalla normativa nazionale (concentrazioni soglia di contaminazione o CSC).
La loro esistenza, di norma, non è palese e deve quindi essere accertata mediante apposite indagini (sondaggi ed analisi su terreni ed acque sotterranee).
Tra i siti potenzialmente contaminati, risultano contaminati quelli in cui il processo di Analisi di rischio (vedi approfondimento Analisi di Rischio) evidenzia un’effettiva pericolosità per la salute umana.

Messaggio chiave

Il numero di procedimenti avviati si mantiene pressoché costante.

Obiettivo

L’indicatore permette di conoscere tipologia e classificazione dei siti contaminati e di valutare, nei suoi successivi aggiornamenti, l’evolvere dei procedimenti.
In funzione dello stato del procedimento in atto, per ogni sito contaminato viene rappresentata la sua classificazione tecnico-legislativa, secondo quanto previsto dagli articoli 240 e 242 del d.lgs. 152/2006.

Ruolo di Arpa

Secondo quanto previsto negli articoli  242 e 248 del d.lgs. 152/2006 e negli allegati alla Parte Quarta – Titolo V, ARPA è coinvolta nell’approvazione della documentazione progettuale, nella validazione delle analisi effettuate sulle matrici contaminate e nei controlli delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica. ARPA riveste quindi un ruolo istituzionale di supporto tecnico all’amministrazione competente e di supervisione delle attività di campo.

Classificazione

Area tematica SINAnet

Pericolosità antropogenica

Tema SINAnet

Siti contaminati

DPSIR

p

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato*

Sufficiente

Tendenza

stabile 

*Il numero di siti non è elevato, tuttavia bisogna considerare che il territorio di fondovalle – ove su una limitata estensione areale si concentra la maggioranza della popolazione residente e delle attività industriali-artigianali - è dal punto di vista idrogeologico particolarmente vulnerabile ad eventuali fenomeni di contaminazione.

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

Accuratezza

Comparabilità nel tempo

Comparabilità nello spazio

1 2 2 2

L’informazione riportata è da ritenersi completa rispetto ai siti noti. Il numero di siti interessati censiti è sicuramente inferiore a quelli effettivamente esistenti, dal momento che in molti casi si viene a conoscenza della presenza di contaminazione solo in occasione di interventi specifici sul sottosuolo delle aree interessate.

Proprietà del dato

Regione autonoma Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Annuale

Data di aggiornamento

31/12/2020

Copertura temporale

Dal 1999, anno di entrata in vigore della prima normativa relativa ai siti contaminati (d.m. 471/1999).

Copertura territoriale

L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.

Riferimenti

Inquadramento normativo

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152  e s.m.i. (Norme in materia ambientale)
  • d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale)
  • D.M. 12 febbraio 2015, n. 31. Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti
  • Dpr 13 giugno 2017, n.120. Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo.
  • D.M. 1 marzo 2019 n.46. Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Relazione con la normativa

L’indicatore è mutuato dall’anagrafe regionale dei siti contaminati prevista dall’articolo 251 del d.lgs. 152/2006.

Livelli di riferimento

Il d.lgs. 152/2006  (Allegati alla Parte Quarta – Titolo V – All. 5 tab. 1 e 2) definisce le  “Concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti”  e le “Concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee”, il cui superamento comporta l’attivazione del procedimento per sito potenzialmente contaminato.
Applicando l’Analisi di rischio sito specifica, vengono definite le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’Annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA.

Presentazione e analisi

Sino al 2006, con la precedente normativa (d.m. 471/1999), un sito era considerato contaminato, e quindi da bonificare, a seguito del superamento anche di un solo inquinante rispetto alle concentrazioni limite per suolo e/o acque sotterranee.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definisce il sito “potenzialmente contaminato” e prevede – dopo un approfondimento della conoscenza dello stato di contaminazione - l’applicazione di un’Analisi di rischio sito specifica, volta a determinare le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR: concentrazioni al disotto delle quali non esiste rischio per la salute umana derivante dall’esposizione alle sostanze presenti). Se le CSR non vengono superate, la procedura è conclusa (sito non contaminato); in caso contrario il sito è contaminato e deve essere sottoposto a una bonifica, i cui obiettivi divengono le CSR.

 TER BON 001 a 1212

Figura 1: schema dell’iter tecnico/legislativo

In alcuni casi il superamento delle CSC di alcuni metalli (nelle acque e nei terreni) e dell'amianto (nei terreni) può essere ricondotto alla presenza naturale di questi elementi nell'ambiente. In questi casi una volta verificata l'origine naturale del superamento si definisce la presenza di un fondo naturale in concentrazioni maggiori alle CSC e non si definisce il sito non contaminato. Questa procedura già prevista nel del d.lgs. 152/2006, assume maggiore rilevanza con l'entrata in vigore del Dpr 13 giugno 2017, n.120 (Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo), il Dpr infatti prevede:

  • l'esecuzione di un set minimo di analisi pressoché per tutte le operazioni di scavo e movimentazione del terreno escavato, quindi un maggior numero di analisi sui terreni ed una maggiore possibilità di riscontrare superamenti delle CSC;
  • la segnalazione di una potenziale contaminazione, al rilevamento di un superamento delle CSC;
  • una specifica procedura per la definizione del fondo naturale.

ter bon 001 b1 2020

Figura 2: schema semplificato dell’iter terre e rocce da scavo/fondo naturale

Date le caratteristiche geologiche del territorio regionale, l'elevato numero di analisi previste dalla normativa inerente la gestione delle terre e rocce da scavo comporta l'individuazione di un considerevole numero di siti potenzialmente contaminati da sottoporre a specifico iter tecnico/amministrativo, che nella maggior parte dei casi si conclude con la definizione della presenza di fondo naturale. A titolo di esempio in fig.3 si riportano i dati sulla presenza di nichel nei suoli regionali, derivanti da analisi ARPA e da analisi provenienti da cantieri a seguito dell'applicazione della normativa inerente la gestione delle terre e rocce da scavo,

ter bon 001 b2a 2020

Figura 3: presenza di nichel nei terreni regionali - ottobre 2020

.

La cartina sotto riportata rappresenta l’indicatore elaborato secondo una doppia legenda:

  • simbolica: rappresentante la tipologia di sito interessato
  • cromatica: rappresentante la classificazione tecnico-legislativa

ter bon 001 b 1219:

 Figura 4:Siti contaminati presenti sul territorio regionale (31 dicembre 2020)

  Superficie Km2 % rispetto zone antropizzate % rispetto territorio regionale
Territorio regionale 3261  - 100
Zone antropizzate* 69,93 100 2,14
Siti contaminati 1,67 2,39 0.05
* Zone urbanizzate, industriali, commerciali, reti di comunicazione, zone estrattive e di cantiere- dati consumo di suolo 2020

Tabella 1: Superficie interessata da siti contaminati.

 Commenti

Al 31/12/2020 si riscontra la presenza di n. 27 siti contaminati o potenzialmente contaminati. Rispetto al 2019 sono presenti 5 nuovi siti, mentre10 siti precedentemente riportati, sono stati dichiarati non contaminati. La casistica dei siti potenzialmente contaminati comprende anche i terreni con una presenza naturalmente elevata di alcuni metalli (fondo naturale) generalmente accertata nell’ambito della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo prevista dalla normativa. Trattandosi di una presenza naturale, il procedimento generalmente si esaurisce a seguito della conferma della loro origine prettamente naturale (legata alla geologia dei luoghi). Due di questi procedimenti risultano ancora aperti al 31/12/2020, mentre nel corso dell’anno per altri n. 12 siti si è accertata la presenza di un fondo naturale.

La presenza di 5 nuovi siti, è prevalentemente riconducibile a:

  • procedimenti relativi a potenziale presenza naturale di metalli nei terreni;
  • contaminazioni antropiche rilevate nell'ambito delle indagini previste per le terre e rocce da scavo;
  • errata gestione di cantieri e stoccaggio materiali.

Come evidenziato nella figura 1, non necessariamente tutti i siti approdano alla procedura di analisi di rischio, dal momento che (a seguito dell’evento contaminante o del rinvenimento della contaminazione pregressa) il soggetto interessato è tenuto a mettere in atto tutte le misure (generalmente consistono nella rimozione del terreno evidentemente contaminato) necessarie alla messa in sicurezza del sito ed alla prevenzione dell’ulteriore propagazione della contaminazione. A seguito di tali operazioni, vengono effettuate le analisi sul terreno di fondo scavo e solo se si riscontrano concentrazioni superiori alle CSC si procede con l’Analisi di rischio. Esiste quindi una casistica di siti per i quali il procedimento si conclude a seguito della prima rimozione della porzione di terreno contaminato.
La normativa relativa ai siti contaminati non prevede una dimensione minima di intervento, quindi qualsiasi evento che possa originare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee comporta l’attivazione della procedura per sito potenzialmente contaminato.
I siti indicati in carta come “attività industriali dismesse” e “miniere” sono per la maggior parte riconducibili ad aree, adibite in passato ad attività industriali o estrattive, che oggi presentano problematiche ambientali legate ad antiche pratiche di smaltimento (all’epoca non normate ) delle scorie di lavorazione. Infatti la normativa ambientale  è di recente introduzione (1999) e quindi va spesso a sanare contaminazioni storiche originate dalla precedente assenza di regole ambientali. Allo stesso modo, anche la maggior parte delle criticità rilevate nelle attività industriali attive sono riconducibili non alle attuali lavorazioni, bensì a pratiche industriali pregresse.

Al 31/12/2020 sul territorio regionale si sono registrati 215 procedimenti per siti contaminati, di cui 188 chiusi. Qui di seguito si riportano alcune elaborazioni grafiche relative a:

  • modalità di chiusura del procedimento
  • tipologia di attività coinvolte 
  • tipologia di inquinanti

ter bon 001 c 2020

Figura 5: statistiche siti contaminati sul territorio regionale (alcune percentuali relative all'attività all'origine della contaminazione sono notevolmente cambiate rispetto gli anni precedenti a seguito di una riclassificazione di alcune attività - a seguito di una ricalssigficazione a alivello nazionale, la modalità di chiusura "Non contaminato a seguito di misure di prevenzione..." è confluita nella voce "Non contaminato per C<CSC" )

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