Presentazione

Descrizione

L’indicatore quantifica il numero di pareri, espressi da ARPA a seguito dell’emanazione della normativa regionale in materia di tutela dall’inquinamento acustico.

Messaggio chiave

Nei primi anni di applicazione della prima normativa regionale (anno 2006), che recipisce quanto previsto da quella nazionale,  si è assistito ad un grande impegno nell’opera di prevenzione accompagnato ad un aggravio burocratico, a cui si è fatto fronte localmente introducendo modalità semplificate, rispetto ad una valutazione completa, di valutazione dell’impatto acustico. A fine 2011, a livello nazionale è stata introdotta una norma di semplificazione che ha, di fatto, almeno per alcune categorie di attività quali quelle che si svolgono prevalentemente nel periodo notturno,  abbassato eccessivamente il livello di prevenzione.

Obiettivo

L’indicatore ha l’obiettivo di quantificare il numero annuale di pareri rilasciati da ARPA Valle d’Aosta sulla base di quanto previsto dalla legge regionale:

  • previsione in materia di impatto acustico per realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività produttive;
  • valutazione previsionale del clima acustico per la realizzazione di insediamenti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo…..) e per aree destinate a nuova edificazione attuata attraverso Piani Urbani di Dettaglio;
  • provvedimenti comunali di gestione del territorio, quali classificazioni acustiche e piani di risanamento acustico;
  • altri piani di risanamento presentati dalle imprese e dalle società o enti di gestione dei servizi di pubblico trasporto e delle relative infrastrutture.

Un numero crescente di pareri rilasciati, su attività effettivamente rumorose, è indice di una crescente applicazione della normativa di prevenzione dell’impatto acustico. Infatti, intervenire sulle sorgenti di rumore in fase di progettazione di impianti o infrastrutture, o di autorizzazione di attività produttive o pubblici esercizi, permette di affrontare con efficacia e a costi minori un tema suscettibile di avere un forte impatto sulla popolazione, evitando costosi e tecnicamente complessi interventi di bonifica a posteriori.

Ruolo di Arpa

L’ARPA rilascia pareri e prese d’atto sulla documentazione, presentata attraverso il SUEL, comuni ed altri servizi dell’amministrazione, da titolari di attività  produttive, enti pubblici, o altri proponenti.

Classificazione

Area tematica SINAnet

Rumore

Tema SINAnet

Rumore

DPSIR

R

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato

non applicabile

Tendenza*

non applicabile

* Gli adeguamenti normativi finalizzati alla semplificazione hanno escluso dall’applicazione di misure di prevenzione anche attività potenzialmente fonte di disturbo.

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

Accuratezza

Comparabilità nel tempo

Comparabilità nello spazio

1 1 2 1

 

Proprietà del dato

ARPA Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Aggiornamento continuo al procedere dell’espressione dei pareri.

Data di aggiornamento

31/12/2022

Copertura temporale

Dal 2005

Copertura territoriale

L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.

Riferimenti

Inquadramento normativo

  • l. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull’inquinamento acustico)
  • l.r. 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9.)
  • d.g.r. 7 maggio 2010, n. 1262 (Approvazione dei casi, dei criteri e delle modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed della l.r. 20/2009)
  • d.p.r. 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quarter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
  • d.g.r. 2 novembre 2012, n 2083 (Approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9) - art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g)

Relazione con la normativa

L’indicatore monitora l’applicazione in fase di pianificazione e autorizzazione della normativa sull’inquinamento acustico ambientale.

Livelli di riferimento

L’espressione dei pareri avviene in relazione alla compatibilità della documentazione e dei suoi contenuti con i valori limite previsti dalla normativa vigente.

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore è presentato con valenza locale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.

Presentazione e analisi

Andamento negli anni del numero di pareri espressi da ARPA sulla documentazione richiesta dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico, suddiviso per tipologia

 

pareri per tipologia 2022 

Commenti

Come si evidenzia dal grafico riportato, si è verificato un considerevole aumento delle richieste di parere ad ARPA a seguito dell’emanazione della prima normativa regionale in materia di tutela dall’inquinamento acustico nel 2006 (abrogata con l.r. 20/2009 che non ha tuttavia cambiato i contenuti delle richieste di autorizzazione da parte delle imprese in ambito acustico). Per quanto riguarda i pareri inerenti al clima acustico, dal 2010 si registra una diminuzione sostanziale del loro numero in coincidenza con l’emanazione della nuova l.r. 20/2009 in cui detti pareri sono obbligatori esclusivamente per la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e della nuova edificazione residenziale attuata mediante Piano Urbanistico di Dettaglio (PUD) e non più per singole abitazioni.
Dal 2012, anno di entrata in vigore del d.p.r. n. 227 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese, si nota una diminuzione dei pareri rilasciati da ARPA, soprattutto quelli riguardanti l’impatto acustico. Dal 2016 si è avuta una sostanziale stabilizzazione dei pareri riguardanti l'impatto acustico.

 

Percentuale di pareri complessivamente espressi da ARPA suddivisi per tipologia di opera o attività

distribuzione attività 2022

Commenti

Nel grafico si riporta la distribuzione percentuale delle richieste di parere ricevute da ARPA dal 2005 al 2022 suddivise per tipologia di opera o attività produttiva interessata.
Nella categoria “edifici sensibili” sono stati considerati solo scuole, asili nido, ospedali e case di cura e di riposo che sono prevalentemente oggetto di valutazioni di clima acustico, (non sono considerati gli edifici residenziali per i quali dal 2009 la valutazione di clima acustico non è più richiesta). Le altre tipologie considerate sono attività o opere che possono emettere rumore nell’ambiente e per le quali va effettuato lo studio previsionale di impatto acustico prodotto o la documentazione sostitutiva prevista. Le attività produttive sono state classificate sulla base di alcune macro-categorie dell’elenco ateco 2007. In particolare la principale distinzione è stata effettuata tra le attività economiche che appartengono al comparto manifatturiero, tra quelle di commercio all’ingrosso e al dettaglio, pubblici esercizi in cui rientrano anche le attività di ristorazione e di intrattenimento/divertimento, e attività di servizio di vario genere (comunali, mense, parrucchieri, noleggi……)

Percentuale di pareri complessivamente espressi da ARPA suddivisi per area territoriale di provenienza

cartina 2022

percentuali 2022

La statistica relativa alla provenienza delle pratiche analizzate dal 2005 al 2022 è stata effettuata suddividendo il  territorio così come è stato suddiviso per l’organizzazione delle unità amministrative dello Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta:

  • Comune di Aosta;
  • Alta Valle - Ufficio presso la Comunità Montana Grand Combin a cui fanno capo i Comuni delle Comunità Montane Grand Combin, Grand Paradis, Mont Emilius e Valdigne-Mont Blanc (39 comuni);
  • Bassa Valle- Ufficio presso la Comunità Montana Mont Rose a cui fanno capo i Comuni delle Comunità Montane Evançon, Monte Cervino, Mont Rose e Walser (34 comuni).

La percentuale dei pareri espressi è uniformemente distribuita sulle tre aree territoriali.

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