Con l’emanazione del primo Decreto del 1 marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, si è verificato uno sviluppo esponenziale delle attività di acustica ambientale.

Non è quindi immotivato che successivamente a questa crescita rilevante di attività specifica si sia posto il problema della definizione di una specifica figura professionale: il tecnico in acustica.

La figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale è definita per la prima volta dall'art.2, commi 6-8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Il tecnico competente è la figura idonea a svolgere attività di misura, di verifica dei valori limite definiti dalla normativa vigente, redigere piani  di  risanamento  acustico e svolgere attivita' di controllo dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e abitativo.

I requisiti previsti dalla L.Q. 447/95 per ottenere il riconoscimento di "tecnico competente" sono:

  • il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero di diploma di laurea ad indirizzo scientifico;
  • l'aver svolto in modo non occasionale attività nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i candidati in possesso di diploma e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

L’attività di tecnico competente può essere esercitata previa presentazione di apposita domanda all'Assessorato Regionale competente in materia ambientale corredata dalla documentazione richiesta e comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale.

Per disciplinare meglio la materia è stato emanato negli anni successivi all'entrata in vigore della L.Q. 447/95 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1998“Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»“.

Il DPCM ha indicato criteri più specifici riguardanti:

  • la metodologia di presentazione della domanda alla Regione di residenza e del rilascio dell'attestato di riconoscimento;
  • la metodologia di esame delle domande;
  • chiarimenti sull'equipollenza dei titoli di studio validi ai fini del riconoscimento della figura di tecnico competente;
  • le attività nel campo dell'acustica ambientale da computare come valide al fine del riconoscimento della figura di tecnico competente; 
  • altre attività che non rientrano tra quelle previste dall'acustica ambientale ma che hanno valenza integrativa ai fini della maturazione del periodo richiesto;
  • il riconoscimento dei casi particolari degli operatori presso gli enti pubblici;
  • l’equiparazione delle Regioni e la conseguente possibilità, ai possessori dei relativi attestati, dell'esercizio dell'attività di tecnico competente su tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni riguardanti il tecnico competente, emanate dalla Legge Quadro, poi parzialmente modificate dal DPCM 31/3/1998. sono state infine ulteriormente corrette dai provvedimenti regionali.

Per la Valle d’Aosta sono l’art. 12 della L.R. 20/2009 e la Delibera di Giunta Regionale n° 2868 del 16 ottobre 2009 che stabiliscono ulteriori criteri e modalità per la disciplina della figura del tecnico competente in acustica ambientale. 

In particolare la delibera è composta da 2 allegati che riportano rispettivamente:

Allegato A - Criteri e modalità per la valutazione dell’attività utile svolta nel settore dell’acustica dai soggetti richiedenti il titolo di tecnico competente in acustica ambientale, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività in modo non occasionale; requisiti per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e modalità di presentazione delle domande

Allegato B - Requisiti minimi delle attività formative in materia di acustica ambientale che forniscano le competenze necessarie all’acquisizione del titolo di tecnico competente in acustica ambientale

Il modello per la richiesta di iscrizione e quello per la dichiarazione di effettiva collaborazione si trovano ai seguenti link:

  1. Modello per la richiesta di iscrizione www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=26106
  2. Dichiarazione di effettiva collaborazione www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=26068
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