Di seguito sono riportate, raggruppate per argomento, le domande e le risposte.

Amministrazione

Come procedete per le assunzioni di personale presso la vostra Agenzia?

L'ARPA Valle d'Aosta, in quanto ente pubblico, assume a tempo indeterminato mediante pubblico concorso, sulla base dei posti vacanti di cui alla pianta organica (risultante dal Piano della performance, annualmente approvato dall'Agenzia ) e in forza dei documenti programmatici agenziali.
I bandi di concorso integrali vengono pubblicati sul sito web agenziale nell'apposita sezione; viene inoltre data visibilità mediante la pubblicazione di un estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale e sui portali regionali dedicati al lavoro.
E' prevista anche la possibilità di assumere personale a tempo determinato per esigenze sostitutive o per attività specifiche, mediante procedure selettive ovvero utilizzando graduatorie in corso di validità, oppure ancora tramite pubblica presso i centri per l'impiego regionale, che gestiscono direttamente la procedura di selezione.

E' possibile instaurare con il vostro Ente delle forme di collaborazione lavorativa?

Per lo svolgimento di attività che richiedano una elevata specializzazione, ARPA propone degli avvisi di selezione con valutazione dei curricola.
I suddetti avvisi vengono pubblicati sul sito web agenziale e viene data comunicazione anche all'Agenzia del lavoro.

E' possibile instaurare con il vostro Ente delle forme di collaborazione nell'ambito di un percorso formativo?

ARPA Valle d’Aosta collabora con università e centri di ricerca italiani ed esteri, offrendo a studenti e ricercatori la possibilità di svolgere tesi, stage, tirocini e attività di ricerca nell’ambito di percorsi di specializzazione su tematiche riguardanti la tutela dell’ambiente, lo sviluppo di metodiche di analisi o di misura, il funzionamento dell’ente medesimo e la didattica di materie ambientali. Promotori possono anche essere altri enti, pubblici o privati, purché le attività vengano svolte con la supervisione di università o centri di ricerca.
Per approfondimenti, anche sulla modalità di attivazione delle collaborazioni, si rimanda alla sezione del sito web dedicata.

ARPA possiede dei regolamenti che definiscano la modalità di accesso alle informazioni ambientali e agli atti amministrativi?

L'Agenzia non ha emanato un proprio regolamento che disciplini l'accesso alle informazioni ambientali, poiché applica quanto previsto dal decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", così come per l'accesso agli atti amministrativi ARPA Valle d'Aosta applica la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministraitvo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, quale utile riferimento normativo, il regolamento regionale attuativo 2/2008 di disciplina  delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Negli ultimi anni, poi, le tematiche "anticorruzione e trasparenza" hanno portato ad una diffusa disponibilità di dati ed informazioni direttamente e gratuitamente accessibili dal sito web agenziale nel quale, in recepimento del decreto legislativo 33/2013, è stata predisposta la sezione dedicata Amministrazione trasparente.

Lo stesso decreto legislativo 33/2013 istituisce l’accesso generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. L'istanza è gratuita e non deve recare alcuna motivazione. Le informazioni su come procedere sono disponibili nell'apposita sezione del sito web agenziale.

Impianti e macchinari

A differenza di Agenzie di altre regioni d'Italia, la Legge regionale 29 marzo 2018, n. 7, nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta., non pone in capo all'ente l'approvazione di progetti, il collaudo e le verifiche su impianti e macchinari quali ascensori, gru, sistemi di messa a terra di impianti elettrici. Per tali procedimenti si rimanda all'AUSL, Area prevenzione.

Acque e siti contaminati

Possiedo un piccolo serbatoio interrato per gasolio da riscaldamento. Quali obblighi sono tenuto ad adempiere per evitare danni ambientali?

Al momento la normativa non prescrive obblighi particolari in questo senso. Tuttavia è opportuno essere consapevoli che anche perdite occulte (di poche gocce al minuto) apparentemente trascurabili di fatto possono rappresentare in determinate situazioni (ad es. zona con falda alta, vicinanza a pozzi)  una minaccia reale per le acque sotterranee. Inoltre la presenza di vapori di idrocarburi nel suolo, derivanti dalle suddette perdite o dalle operazione di carico dei serbatoi, possono costituire un serio fattore di rischio per la salute umana. Pertanto è opportuno verificare periodicamente il livello del serbatoio e, qualora si sospettino possibili perdite, è consigliabile fare eseguire delle prove di tenuta del serbatoio da parte di ditte specializzate.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alle “Linee guida sui serbatoi interrati riguardanti la rete di distribuzione carburanti in Valle d'Aosta” (applicabili in senso lato anche ai serbatoi interrati per riscaldamento)”.

I torrenti e i fiumi valdostani sono in buona salute?

ARPA valuta lo stato di qualità delle acque superficiali in 145 siti di monitoraggio ubicati sul reticolo idrografico regionale considerando parametri chimici, fisici, biologici e idromorfologici previsti dalla normativa. Il Piano di monitoraggio delle acque superficiali ha durata sessennale. La maggior parte dei corpi idrici valdostani raggiunge un “buono stato ambientale”. Una piccola percentuale (circa il 10%) non raggiunge il “buono”. Si tratta in genere di tratti terminali di affluenti della Dora Baltea, situati in territori fortemente antropizzati, che hanno subito profonde alterazioni di tipo idromorfologico. Inoltre, questi corpi idrici sono quelli maggiormente soggetti, soprattutto nella stagione estiva, a periodi di scarsità evidente di portata liquida che incidono, anche in maniera significativa, sul giudizio di qualità finale.

Il giudizio di qualità derivante dai monitoraggi (periodo 2014 - 2019) e le informazioni relative ai corpi idrici sono visualizzabili a questo link, oppure sulla Relazione Stato Ambiente che viene aggiornata annualmente.

 

Energia

Esistono degli obblighi normativi che obbligano all'utilizzo di fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione?

Sia la normativa nazionale (D.lgs 192/2005 e D.M. 26/06/2015), sia quella regionale (l.r. 13/2015, capo III e delibere applicative), impongono e regolano l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di una quota del fabbisogno energetico complessivo dell'edificio, nuovo o in ristrutturazione. Si può derogare da questi obblighi in condizioni particolari, come ad esempio i centri storici, edifici monumento, ecc.
I regolamenti comunali, che sono adottati a discrezione delle singole Amministrazioni comunali, possono prevedere ulteriori obblighi.
Per ogni informazione di dettaglio, è opportuno rivolgersi ad un professionista termotecnico.

Quali sono gli adempimenti previsti per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili?

Nel caso in cui l'impianto debba essere installato all'esterno, ad es. pannelli solari, impianti fotovoltaici, è necessario rivolgersi al Comune per conoscere la presenza di eventuali vincoli connessi al Piano regolatore. Dopodiché, nei casi più semplici (ad es. installazione di pannelli solari sul tetto a filo falda), si presenta al Comune una Comunicazione preventiva Fonti Energetiche Rinnovabili, scaricabile dal sito web del CELVA a questo link.

Quali sono gli adempimenti necessari per installare una caldaia a biomassa?

La posa e/o la sostituzione di generatori di calore, inclusi quelli alimentati a biomassa legnosa, comporta l’iscrizione dell’impianto al Catasto Impianti Termici regionale da parte dell’installatore, da scegliere tra le ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 (ex l. 46/1990).
Per i generatori a biomassa legnosa la Regione ha predisposto alcune linee guida, consultabili a questo link:
https://www.regione.vda.it/energia/Controlloimpiantitermici/linee_guida_biomasse_legnose_i.aspx

Per ogni informazione di dettaglio, è opportuno rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune.

Cambiamenti climatici

Quali tipologie di dati ARPA raccoglie sullo stato dei ghiacchiai valdostani e sul permafrost alpino?

ARPA effettua la misurazione del bilancio di massa e delle variazioni frontali sui ghiacciai del Timorion (Valsavarenche, versante settentrionale del Gran Serz), del Rutor (La Thuile), e del Petit Grapillon (Val Ferret, Gruppo del Mont Dolent), nonchè il monitoraggio della temperatura di versanti e pareti rocciose (permafrost).Si consiglia di consultare la sezione dedicata.

Cos'è il permafrost?

Il permafrost è definito come lo stato di un terreno che rimane ad una temperatura inferiore o uguale a 0°C per più di due anni consecutivi; lo stretto rapporto con le condizioni termiche dell’ambiente lo rendono un indicatore di cambiamento climatico particolarmente importante a livello globale. Nella pagina Permafrost del sito è presente una spiegazione più approfondita e una illustrazione delle attività che svolge l'ARPA su questo argomento. Si consiglia anche la visione del video PermaNET: discovering permafrost in the Alps.

In un'ottica di monitoraggio dei cambiamenti climatici, in Valle d'Aosta qual è l'ente preposto a quest'attività?

L'articolo 3, c.1, lettera c) della Legge regionale 29 marzo 2018, n. 7, "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta", prevede in capo a tale ente il monitoraggio sul territorio regionale dei parametri correlabili con le dinamiche globali di cambiamento meteo-climatico. Le attività svolte sono la fenologia vegetale (studio dei cicli vegetativi delle piante) , lo studio della neve, dei ghiacciai, del permafrost e dei flussi di CO2.

Radiazioni non ionizzanti

I tralicci ad alta e media tensione vicino alle case sono pericolosi?

In Italia sono presenti normative specifiche per la tutela della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, prima di tutte, la legge quadro 36/2001 e, poi, tutti i decreti attuativi da essa derivanti in cui sono esplicitati i limiti da rispettare per questa tipologia di sorgenti. Tali limiti sono tra i più bassi a livello internazionale. In Valle d'Aosta l'ARPA verifica il rispetto di tali limiti di esposizione.

Quale documentazione è necessaria per costruire una nuova abitazione vicno a tralicci ad alta e media tensione in zona edificabile?

In base alle leggi nazionali e regionali la documentazione necessaria per edificare una nuova abitazione in prossimità di un elettrodotto esistente deve essere acquisita facendo richiesta al gestore dell’elettrodotto stesso di fornire il calcolo delle fasce di rispetto, ovvero delle fasce entro le quali è possibile il superamento del valore di riferimento per il campo magnetico prodotto dalla corrente transitante nell'elettrodotto (obiettivo di qualità).

A chi presentare una pratica per l’installazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare: ai comuni o alle comunità montane?

L'ente competente per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di un nuovo impianti per telefonia cellulare sono le comunità montane e il comune di Aosta, ognuno per il proprio territorio. Nel caso delle comunità montane queste si sono consorziate nei due Servizi associati di Alta e Bassa valle, che fanno capo alle Comunità montane Grand Combin e Mont Rose.

ARPA si occupa di inquinamento luminoso? Qual è la normativa di riferimento?

In base alla legge regionale n. 17 del 1998, “Norme in materia di illuminazione esterna”, ARPA controlla il certificato di conformità dell’esecuzione degli impianti presentato all’ente competente territorialmente dal proprietario degli impianti e redatto in base alla normativa tecnica.

Non funziona più il telecomando per l’apertura della macchina o del cancello quando sono vicino a casa, è colpa dei campi elettromagnetici?

ARPA non si occupa di interferenze tra strumentazione, per questo tipo di problemi bisogna rivolgersi alla Polizia Postale.

Cos’è la tecnologia 5G?

Con il termine 5G si intende una nuova tecnologia di comunicazione tra dispositivi elettronici: essa rappresenta l'evoluzione delle tecnologie già presenti (2, 3 e 4G - La generazione 1 non è più in esercizio in quanto obsoleta). La tecnologia 5G consente di svolgere in modo più efficiente, rispetto alle generazioni precedenti, gli scambi di dati tra dispositivi mobili (telefonini, tablet, ...) o fissi (reti WIFI domestiche, ...) sia per una comunicazione diretta (telefonata) che per l'accesso ad internet e a tutti i servizi connessi.

Per approfondimenti Sistema 5G e controllo delle emissioni degli impianti di radiotelecomunicazione.

Chi autorizza l’installazione degli impianti 5G? E da chi sono effettuati i controlli?

Gli impianti possono essere installati dai gestori di telefonia cellulare, previa autorizzazione (esattamente come per le generazioni precedenti), che in Valle d’Aosta è rilasciata dallo Sportello Unico per gli Enti Locali (SUEL), a fronte di parere tecnico ARPA sul rispetto dei valori di riferimento fissati per legge al fine di limitare l’esposizione umana ai campi elettromagnetici. Visto che questa nuova tecnologia è l'evoluzione di quelle esistenti e non una novità assoluta, l'apparato normativo, sia per le autorizzazioni sia per i controlli sui valori emessi, è già presente e mantiene la sua validità. L'unica modifica alle normative introdotta finora sono le delibere del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, contenente le linee guida specifiche sulle modalità con cui i gestori devono fornire alle Agenzie i dati tecnici per l'espressione del parere di competenza.

Per approfondimenti Sistema 5G e controllo delle emissioni degli impianti di radiotelecomunicazione.

La tecnologia 5G provoca danni alla salute?

Al momento attuale, non esistono fonti scientificamente autorevoli che evidenzino con certezza danni alla salute dovuti all'esposizione ai campi elettromagnetici al di sotto di certe intensità ben conosciute e considerate nella determinazione dei limiti di legge: la normativa italiana introduce peraltro un valore di attenzione da rispettare in luoghi in cui vi è permanenza prolungata di persone in un’ottica di ulteriore, accresciuta, precauzione.

Per quanto riguarda l’ipotizzato legame tra campi elettromagnetici e insorgenza di tumori, si rimanda al recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità: 19/11 Radiazioni a radiofrequenze e tumori sintesi delle evidenze scientifiche.

Nel marzo 2020, la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), organismo non governativo formalmente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha pubblicato l’aggiornamento delle “Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz)”. A riguardo, si citano anche le FAQ, che sono state tradotte dall’ISS, presenti sul sito web dell’ICNIRP.

Per approfondimenti Sistema 5G e controllo delle emissioni degli impianti di radiotelecomunicazione.

Rumore

Qual è la procedura e la documentazione necessaria ai fini acustici per l'attivazione di un cantiere edile?

La normativa in materia di inquinamento acustico in ambiente di vita, in modo particolare la Legge Regionale 20 del 30/06/2009, regolamenta le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee.
L’art. 13 della l.r. 20/2009  (Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee) cita:

  1. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico al di fuori delle aree a ciò destinate dai piani comunali di classificazione acustica, qualora comporti l’impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull’ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente.
  2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato presenta, prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione, apposita domanda al Comune, corredata, ove previsto, di una relazione di previsione di impatto acustico.
  3. I Comuni, sentita l’ARPA, possono concedere l’autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Nell’autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione dell’impatto acustico sull’ambiente circostante.
  4. In mancanza di comunicazione da parte del Comune di un motivato diniego entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, l’autorizzazione si intende assentita, fermo restando l’obbligo da parte del soggetto richiedente di rispettare i livelli dichiarati di emissione sonora e di adottare le misure di contenimento indicate nella domanda.

Pertanto, nel caso specifico di un cantiere temporaneo è necessario richiedere l’autorizzazione al Comune.
La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da richiesta di deroga al superamento dei limiti, qualora si preveda di effettuare attività particolarmente rumorose che non permettano il rispetto dei limiti indicati dalla normativa in materia di inquinamento acustico. La deroga concessa dal Comune dovrebbe comunque contenere alcune indicazioni da rispettare, come orari specifici in cui effettuare le operazioni rumorose, limiti massimi da rispettare.
Per ogni cantiere risultano comunque validi accorgimenti di carattere generale che riducono l’impatto sonoro verso l’esterno:

  • l’utilizzo di macchinari omologati CE in buono stato di manutenzione che rispettino i livelli ammessi di potenza sonora di cui al D.Lgs. 4 settembre 2002, n.262 ”Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”.
  • Il mantenimento all’interno di tutta l’area di cantiere le condizioni operative di lavoro standard che producono livelli di rumorosità ai recettori compatibili con i valori limite in facciata accordati.
  • L’impegno ad evitare, per quanto più possibile, il contemporaneo svolgimento delle attività più rumorose all’interno del cantiere.
  • L’adozione di tutti i possibili accorgimenti di mitigazione di impatto acustico, fermo restando la compatibilità rispetto alle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Se il cantiere, o comunque l’attività temporanea rumorosa, risulta di lunga durata, ad esempio un cantiere complesso che preveda più anni di lavorazione, è più che mai opportuno che venga predisposta una relazione di previsione di impatto acustico da un tecnico competente in acustica ambientale a corredo della richiesta di autorizzazione.
Può risultare inoltre importante informare la popolazione interessata dall’eventuale disturbo da rumore in merito alle operazioni che vengono svolte ed in merito ai periodi delle lavorazioni, in modo da preparare le persone coinvolte alla possibilità di essere disturbate.

L'ARPA fa rilevamenti acustici per la musica diffusa da esercizi pubblici?

Sì, le funzioni di controllo e di vigilanza del rispetto dei valori limite vigenti in ambiente di vita sono attribuite dall’art. 14 della l.r. 20/2009 ai Comuni, al Corpo Forestale Valdostano e, in generale, agli Organi di Polizia Giudiziaria, che si avvalgono della collaborazione tecnica dell’ARPA.
Essendo l’ARPA organo tecnico di supporto, la richiesta di intervento per rumore disturbante proveniente dalla diffusione di musica all’interno di pubblici esercizi va indirizzata ad uno dei sopraindicati organi di controllo, che interpellano l’ARPA nel caso siano necessari rilievi fonometrici.
I controlli riguardano prevalentemente la misura della rumorosità immessa in appartamenti dall’esercizio di attività rumorose e la successiva valutazione del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

E' possibile avere informazioni riguardo il rumore provocato dai generatori di neve e metodi di misurazione? In particolare, dove va effettuata la misura del rumore prodotto dal generatore e a quali valori limite ci si riferisce?

In merito all’impatto acustico dei generatori di neve è possibile indicare che:

  • nella DGR 2083 del 02/11/2012, e più precisamente nell’Allegato A punto 3.3, è previsto che i Comuni possono adottare una specifica classificazione acustica per i comprensori sciistici, anche su base stagionale. Tale specifica classificazione prevede la classe IV, per le pertinenze del comprensorio vero e proprio (piste, impianti di risalita…), e fasce a classi acustiche decrescenti, per le aree circostanti. Pertanto i generatori di neve dovrebbero essere inseriti in classe IV.
  • Ilimiti normativi da rispettare sono quelli indicati nel DPCM 14/11/1997: valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione.

Valori limite di emissione
Le indicazioni della normativa non sempre risultano chiare e a volte sono suscettibili ad interpretazioni. Per tale motivo, essendo il territorio della Valle d’Aosta peculiare (molte aree risultano scarsamente o per nulla antropizzate), ARPA della Valle d’Aosta interpreta l’indicazione della normativa “primo spazio fruibile” ove misurare il limite di emissione di una singola sorgente come un’area che abbia le seguenti caratteristiche: sia situata in ambiente esterno, sia attrezzata per la permanenza di persone, sia al di fuori delle pertinenze dell’attività per la quale viene valutata l’emissione.
Nel caso specifico dei generatori di neve, ad esempio, secondo tale interpretazione, il livello di emissione non va valutato sulle piste da sci o sugli impianti di risalita del comprensorio medesimo (perché fanno parte della medesima attività), va tuttavia valutato in corrispondenza delle pertinenze esterne di eventuali edifici (residenze o locali pubblici sulle piste o nelle vicinanze) e presso eventuali aree esterne attrezzate e non riconducibili strettamente al comprensorio sciistico (locali pubblici, parchi giochi…).
Inoltre il livello di emissione va valutato su un periodo di tempo pari al tempo in cui l’attività considerata è in funzione. Per un comprensorio sciistico, ad esempio, potrebbe essere l’orario di apertura degli impianti (a cui va aggiunto il tempo necessario per la battitura della pista e il tempo per il quale funzionano i generatori di neve), per quanto concerne il periodo di riferimento diurno, e l’orario di funzionamento dei battipista e dei generatori, per quanto riguarda il periodo di riferimento notturno.
Valori limite di immissione
Essi vanno valutati presso i recettori, come indicato nel DPCM 14/11/1997, e vanno riferiti all’intero periodo di riferimento in cui insiste l’attività: diurno (06:00-22:00) o notturno (22:00-06:00). Nel caso specifico dei generatori di neve, tali limiti vanno valutati in corrispondenza dei recettori e sul periodo di riferimento in cui essi vengono utilizzati.
Livello differenziale
Esso va valutato presso i recettori, in ambiente interno e, anche in questo caso, e valuta il contributo aggiuntivo specifico della sorgente esaminata (generatori di neve) rispetto al valore di fondo.
Per le valutazioni vanno inoltre considerate le sorgenti sonore dell’attività oggetto di studio nel loro insieme: per un comprensorio sciistico, ad esempio, vanno considerati sia il contributo dei generatori di neve sia quello degli impianti di risalita e di tutte le altre sorgenti strettamente correlate alla stazione.
È da notare infine che il rispetto dei limiti può riferirsi al solo periodo di riferimento della giornata di effettiva fruizione degli spazi e delle strutture. Per una scuola, ad esempio, è sufficiente considerare il solo periodo diurno, se questa risulta chiusa di notte.

Radioattività ambientale

Dovrei fare approvvigionamento di pellet da stufa per l'inverno, vorrei avere delle informazioni relativamente alla presenza di radioattività nel pellet proveniente dall’Europa dell’Est

La problematica della radioattività nel pellet era emersa nel 2009, in seguito alla rilevazione di concentrazioni anomale e particolarmente elevate di Cesio-137 (Cs-137) in Valle d'Aosta su una specifica partita di pellet, che, a seguito dell'evento, è stata ritirata dalla circolazione.
Le misure effettuate sul pellet in questione avevano evidenziato concentrazioni di Cs-137 dell'ordine di qualche centinaio di Bq/kg, molto superiori a quanto normalmente rilevabile sul pellet in commercio, per il quale i valori rilevati sono dell'ordine di qualche Bq/kg.
Sono state effettuate misure sul pellet e sulle ceneri evidenziando un notevole aumento (circa 100 volte) della concentrazione di attività dopo la combustione in quanto il Cs-137 è un prodotto non volatile che durante la combustione tende a concentrarsi nelle ceneri.
Sulle ceneri del pellet ad elevata concentrazione di Cs-137, sono state rilevate concentrazioni fino a 40.000 Bq/kg, per cui si è scelto di non procedere ulteriormente alla combustione per quei pellet che avevano concentrazione prima della combustione di qualche centinaia di Bq/kg.
Non vi sono limiti normativi sulla concentrazione di attività nel pellet, pertanto a priori non possiamo stabilire una soglia al di sotto della quale la concentrazione di attività di Cs-137 è accettabile.
Si osserva che la legislazione radioprotezionistica vigente (D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (attuazione Euratom 2013 n. 59) - art. 2 e Allegato I) considera soggette alle disposizioni del Decreto le pratiche con materie radioattive per cui valgano congiuntamente le seguenti 2 condizioni (per la presenza di Cs-137):

  1. Quantità totale di radioattività maggiore o uguale a 10.000 Bq;
  2. Concentrazione media maggiore o uguale a 0,1 Bq/g (ovvero 100 Bq/kg).

La seconda condizione appare in genere verificarsi per le ceneri nei casi di combustione di pellet con concentrazioni iniziali di Cs-137 dell’ordine di qualche Bq/kg.
La verifica della prima condizione richiede considerazioni aggiuntive che tengano conto della quantità di cenere prodotta da stufe e caldaie a pellet, e del loro ciclo di utilizzo.
Valutazioni radioprotezionistiche effettuate da vari istituti italiani hanno comunque escluso un pericolo per la popolazione stimando una dose efficace trascurabile rispetto al fondo naturale di radiazione..

Come vi comportate relativamente al rischio derivante dalla presenza di centrali nucleari a 200 km dal confine italiano?

ARPA Valle d'Aosta conduce una serie di monitoraggi sul territorio regionale al fine di caratterizzare la situazione attuale ed il suo cambiare nel tempo anche nell’ottica di evidenziare eventuali situazioni incidentali oltre confine. Tra questi monitoraggi possiamo citare:
  • la misura dell’intensità media di dose per esposizione in esterno a radiazione gamma che, oltre a fornire un elemento essenziale per la valutazione della dose alla popolazione, permette di segnalare tempestivamente aumenti anomali di intensità di radiazione gamma in ambiente nel caso  di eventi incidentali che coinvolgessero materiali radioattivi.
  • La misura della radioattività artificiale nelle polveri atmosferiche, campionate filtrando l’aria o raccogliendo le deposizioni al suolo, al fine di monitorarne la variazione nel tempo, ed essere in grado di rilevare tempestivamente eventi anomali. Viene misurata l’attività di singoli radionuclidi gamma emettitori e, sul particolato atmosferico, la radioattività alfa e beta totale. Particolare attenzione viene rivolta alla presenza di Cesio-137, radionuclide artificiale diffusosi in ambiente  a seguito dell’incidente di Chernobyl (1986) e ancora presente a causa del suo tempo di dimezzamento fisico di circa 30 anni. Nel 2011 si è potuta rilevare la presenza in atmosfera di Iodio-131 proveniente dal Giappone in seguito all’incidente avvenuto nella centrale nucleare di Fukushima.

ARPA Valle d'Aosta ha anche collaborato alla stesura del “Piano di intervento per emergenze radiologiche” in cui è trattata anche la situazione di incidente ad una centrale nucleare oltre confine.

Sto acquistando un'abitazione e vorrei sapere se devo preoccuparmi della presenza del gas radon

Il radon (Rn-222) è un gas radioattivo naturale prodotto dal decadimento del radio-226, a sua volta generato dal decadimento dell’uranio-238. Essendo il radio e l’uranio presenti, in misura diversa, nelle rocce, nei terreni e nei materiali da costruzione derivati, l’emanazione di radon avviene in modo diffuso su tutto il territorio, ma molto differente a seconda delle caratteristiche geo-litologiche locali.  Nelle abitazioni, il radon tende ad accumularsi in misura dipendente, oltre che dal potenziale di emanazione del terreno, dall’isolamento dell’edificio e dei suoi servizi rispetto al suolo e al sottosuolo, dal piano del locale rispetto al terreno e dalle modalità di ventilazione e di ricambio aria. In generale sono a rischio di accumulo di radon i seminterrati ed i piani terreni delle abitazoni. L’ARPA Valle d'Aosta sta conducendo la mappatura del territorio regionale dei livelli di concentrazione di radon. I dati di questo monitoraggio sono disponibili sul sito a questo link. In Valle di Aosta, generalmente, le concentrazioni di radon nelle abitazioni non sono particolarmente elevate, però ogni edificio ha caratteristiche peculiari che lo differenziano dagli altri. Si possono, quindi, riscontrare situazioni di accumulo di radon dove a priori non si sospetterebbero, anche in vicinanza di abitazioni con livelli bassi.  Solamente una misura può permettere di evidenziare un'eventuale presenza di accumulo di radon. Nel caso di nuove costruzioni, si consiglia di prestare attenzione all'isolamento dei locali abitati rispetto al terreno, e alla ventilazione di locali interrati o seminterrati, anche non oggetto di permanenza continuativa.

Amianto

E' possibile imporre la rimozione o la bonifica di una copertura in Eternit? Esiste una procedura da seguire?

La Legge n. 257 del 1992 (“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) ha vietato l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto. La legge non obbliga, però, i proprietari a rimuovere i materiali contenenti amianto ancora presenti negli edifici. Il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, comma 3, e dell’art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) afferma che “La presenza di materiali contenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto”. La potenziale pericolosità dei materiali contenenti amianto dipende, quindi,  dalla possibilità che siano rilasciate fibre nell’aria che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali. Da questo punto di vista l’Eternit è un materiale non friabile, cioè duro e compatto, che può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo mediante l’impiego di attrezzi meccanici. Inoltre le fibre che possono distaccarsi da una copertura di Eternit sono rilasciate all’esterno dell’edificio e si diluiscono in grandi volumi d’aria, in funzione dell’andamento locale dei venti. Anche se non c’è l’obbligo di rimozione di una copertura di Eternit il Decreto sopra citato prevede che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione periodici, di fondamentale importanza se si tiene conto del fatto che dal 1994 ad oggi sono passati più di venti anni e i materiali contenenti amianto sono ormai vetusti. Nel caso di tetti danneggiati, a seguito di interventi manutentivi o per effetto degli agenti atmosferici, è necessario eseguire un intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o posa di una sovracopertura. In casi di particolare gravità, se il proprietario non provvede di sua iniziativa a bonificare un tetto di Eternit,  può essere il Sindaco del Comune, in quanto autorità sanitaria, ad obbligarlo mediante l’emanazione di una apposita ordinanza contingibile ed urgente. I presupposti per l’emanazione di queste ordinanze sono, pertanto: l’urgenza, cioè l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente, e la contingibilità, cioè l'impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi messi a disposizione dalla legislazione vigente. Attenzione però, occorre che tali presupposti siano adeguatamente motivati e che la misura adottata sia proporzionata alla situazione che si vuole risolvere.

A chi bisogna rivolgersi per effettuare la rimozione dell'amianto? Sono previste delle procedure di messa in sicurezza dei cantieri e delle aree limitrofe ai cantieri stessi?

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di legge (ex art. 256 del D.Lgs.81/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro“). L’elenco delle imprese in possesso di tali requisiti si può consultare sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente  e della Tutela del Territorio e del Mare. Nel caso dell’amianto le categorie sono:

  • 5 (“Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”).
  • 10A (“Attività di bonifica di manufatti contenenti amianto in matrice compatta”).
  • 10B (“Attività di bonifica di manufatti contenenti amianto in matrice friabile”).

Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, deve predisporre un “piano di lavoro” che preveda le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Copia del sopra citato piano è trasmessa almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza, che, nella nostra regione, non è l’ARPA ma il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL Valle d’Aosta.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni su i rischi per la salute dovuti all'esposizione alle fibre di amianto, assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari, e fornisce idonei dispositivi di protezione individuale.
Nel caso della rimozione di un tetto di Eternit le lastre devono essere adeguatamente bagnate prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. Le lastre devono essere rimosse senza romperle, rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. Si deve fare ricorso esclusivamente ad utensili manuali od attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei dotati di filtrazione assoluta in uscita. I materiali asportati non devono assolutamente essere lasciati cadere per terra, ma calati a terra mediante un idoneo mezzo di sollevamento. Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate in modo da consentire un’agevole movimentazione. I materiali di cemento-amianto devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti di teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti, in frammenti minuti, devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale resistente e  immediatamente sigillati. Tutti i materiali rimossi devono essere etichettati a norma di legge e allontanati dal cantiere il prima possibile. Giornalmente deve essere eseguita una pulizia ad umido e/o con aspiratori dotati di filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possono essere state contaminate da fibre di amianto

Cosa si deve fare per capire se un manufatto contiente o meno amianto?

Se un cittadino vuole fare analizzare un manufatto, per verificare l’eventuale presenza di amianto, può richiedere un sopralluogo e il prelievo del campione all’ARPA Valle d’Aosta, oppure portarlo direttamente presso la nostra sede, dopo averlo posto in un contenitore, di plastica o di vetro, accuratamente sigillato. Nella maggior parte dei casi è opportuno che il prelievo del campione venga effettuato dal personale specializzato dell'Agenzia. La prestazione è a pagamento - il tariffario è consultabile a questo link sul sito dell’Agenzia.

Che cosa prevede la normativa in merito allo sfruttamento di giacimenti di "marmo verde" per quanto riguarda la verifica della presenza di amianto?

Il Decreto Ministeriale 14 maggio 1996 (“Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n.257, recante: «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto».”), nell’Allegato 4, ha stabilito dei criteri relativi alla classificazione ed utilizzo delle “pietre verdi” in funzione del loro contenuto di amianto. La procedura prevede un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio sul giacimento, effettuato mediante rilevamento petrografico di dettaglio. L’eventuale presenza di amianto già evidente in superficie dovrà essere valutata in termini quantitativi, riportata in cartografia e dovranno essere indicate, se possibile, le direzioni di immersione dei filoni o degli strati che contengono amianto. L’attività di cava dovrà essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione petrografica dei litotipi  incontrati durante l’avanzamento del fronte di taglio. La frequenza del controllo è da stabilirsi in relazione alla volumetria del materiale estratto e alla velocità di avanzamento del fronte di cava. Contemporaneamente dovranno essere effettuati, da parte degli organi territoriali di vigilanza, controlli con il prelievo di campioni di particolato atmosferico ed analisi mediante microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) o microscopia elettronica a scansione (SEM). L’eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovrà essere prontamente segnalato prima che il proseguire dell’attività estrattiva provochi un inquinamento ambientale da fibre di amianto; in questo modo sarà possibile intervenire con un’azione preventiva. La valutazione del contenuto di amianto nei materiali ottenuti dall’attività estrattiva deve essere eseguita con metodi che permettano la misura media del contenuto di fibre “liberabili” dal materiale distinguendo tra materiali incoerenti (granulati di pietre verdi), lastre e blocchi. A tale scopo la norma indica una procedura per la determinazione del cosiddetto “indice di rilascio”: un materiale viene definito non pericoloso, e quindi commercializzabile, quando tale indice risulterà inferiore o uguale a 0.1.

Esiste, a livello regionale, una mappatura dei siti e degli immobili con presenza di amianto? È possibile chiedere informazioni circa la presenza di questi siti ed edifici nel proprio comune di residenza?

Il Decreto 18 Marzo 2003 No.101 (“Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell’art. 20 della Legge 23 Marzo 2001 n.93”) stabilisce, all’Allegato A, i criteri per la mappatura della presenza di amianto sul territorio. La mappatura ha come finalità quella di evidenziare i siti nei quali è riscontrata la presenza di amianto, ovvero l’utilizzo di materiali che lo contengono, includendo nell’analisi i siti nei quali la presenza di amianto è dovuta a cause naturali.
Esistono quattro categorie di ricerca:
   Categoria 1 - IMPIANTI INDUSTRIALI ATTIVI O DISMESSI;
   Categoria 2 - EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI;
   Categoria 3 - PRESENZA NATURALE;
   Categoria 4 - ALTRA PRESENZA DI AMIANTO DA ATTIVITÀ ANTROPICA.
Nell’ambito della “mappatura dell’amianto in Valle d’Aosta” è stato effettuato il telerilevamento delle coperture di cemento-amianto. Per effettuare il telerilevamento è stato utilizzato il M.I.V.I.S (Multispectral Infrared and Visibile Imaging Spectrometer).  Il M.I.V.I.S. è uno strumento costituito da quattro spettrometri in grado di misurare la radianza della radiazione elettromagnetica (emessa o riflessa dalla superficie terrestre) nel campo del visibile, del vicino infrarosso, del medio infrarosso e dell’infrarosso termico, per un totale di 102 canali. Per utilizzare questa tecnica è stato necessario effettuare prima dei voli aerei e delle riprese iperspettrali del territorio (i cosiddetti voli M.I.V.I.S.).
Successivamente i dati registrati sono stati elaborati, archiviati e distribuiti per mezzo di un apposito software.
L’analisi mediante immagini iperspettrali (MIVIS) delle coperture in cemento-amianto ha portato alla individuazione di 1365 campioni (coperture o porzioni di coperture) presentati all’interno di un geodatabase, divisi secondo una scala di probabilità.
La successiva verifica in sito, con la collaborazione degli Uffici Tecnici dei Comuni della Valle d’Aosta,  ha permesso di verificare i dati prodotti dalla classificazione. Le verifiche hanno fornito importanti elementi per la valutazione delle diverse tipologie di errori associabili alle immagini telerilevate.
L'Amministrazione regionale ha realizzato, con la collaborazione di ARPA, un GeoNavigatore Amianto che riporta tutti i tetti di Eternit censiti oltre a delle schede tecniche riportanti una serie di informazioni relative alle coperture. Il GeoNavigatore Amianto è tenuto aggiornato, tenedo traccia di quelle coperture che sono man mano bonificate mediante rimozione. Eventuali informazioni circa la presenza di coperture in amianto nel proprio comune di residenza, possono essere richieste direttamente alle Amministrazioni Comunali che, assieme agli altri Enti preposti, hanno accesso al Geodatabase.

Aria

Ai fini della redazione della tesi di laurea, ho necessità di disporre dei dati inerenti le precipitazioni, le temperature e i venti rilevati in bassa e alta valle e in Aosta negli ultimi due anni. A chi posso chiedere tali dati?

ARPA Valle d'Aosta rileva, nelle proprie centraline, anche dati meteoclimatici che possono essere richiesti mediante l'apposito modulo scaricabile sul sito web dell'Agenzia a questo link.
E' necessario indicare le stazioni, le variabili di interesse, i parametri, l'aggregazione temporale e il periodo di riferimento: questi dettagli sono riportati sul modulo stesso per agevolarne la compilazione. E' altresì possibile indicare con quale frequenza si vuole ricevere i dati.

Laboratorio

Quali tipologie di prestazioni e analisi sono rese dai laboratori di ARPA in favore di privati? Prevedono il pagamento di una tariffa?

La legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, istitutiva dell'ARPA Valle d'Aosta, all'art. 5, c. 1, definisce che l'Agenzia possa fornire servizi ed erogare prestazioni in favore di privati, purchè l'attività non vada a discapito di quella istituzionale.
Le prestazioni e le analisi che i laboratori di ARPA svolgono in favore di privati sono elencate nel Tariffario e per ognuna è previsto il pagamento di un corrispettivo.
Si consiglia di prendere contatto con l'ufficio accettazione campioni (0165-278511) per ottenere ogni ulteriore informazione utile a definire le modalità di prelievo e l'attrezzatura idonea ad affettuarlo.
È altresì possibile inviare ad ARPA richieste di preventivo per prestazioni specifiche, non ricomprese nel tariffario.

Vorrei conoscere la qualità delle acque potabili del mio Comune di residenza, a chi posso rivolgermi?

Le Amministrazioni comunali sono responsabili di garantire la buona qualità delle acque potabili, rendendo anche noto l'esito delle analisi che periodicamente devono essere effettuate. L'AUSL della Valle d'Aosta è l'Ente preposto alla sorveglianza ed effettua campionamenti su tutti i Comuni, più volte nel corso dell'anno: l'ARPA esegue le determinazioni analitiche chimiche e microbiologiche su tali campioni.
I dati sono di proprietà dell'AUSL.

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