La legge quadro 447/1995 sull’inquinamento acustico ha demandato alle Regioni la definizione dei criteri per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico.

I principali sono quelli che riguardano la classificazione acustica del territorio comunale, la mappatura dei livelli di rumore presenti e i piani di risanamento acustico.

A livello preventivo i criteri riguardano  la relazione di previsione di impatto acustico (ad esempio per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, discoteche, pubblici esercizi, impianti produttivi, ecc.) e la relazione di valutazione previsionale del clima acustico (per nuove scuole, ospedali e altri "ricettori sensibili" e residenziali).

La Valle d’Aosta attraverso l'emanazione della legge regionale 20/2009 “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.” 

In particolare la L.R. 20/2009 detta disposizioni per la tutela dall’inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a:

  1. adeguare alla realtà locale i principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
  2. prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali;
  3. tutelare l’ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;
  4. assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di esposizione della popolazione;
  5. assicurare l’informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.

La legge regionale è così strutturata:

CAPO TITOLO ARTICOLI DI RIFERIMENTO
CAPO I - Riprese le disposizioni richieste dalla LQ 447/95 e chiariti gli adempimenti da inserire nelle delibere di Giunta regionale. Nell'art. 2 sono state riunite le competenze spettanti ai differenti Enti locali (Regione, comuni o comunità montane) e, nell’articolo 3, le principali definizioni contenute prima in diverse parti della legge. Disposizioni generali Art. 1- Oggetto e finalità
Art. 2- Competenze
Art. 3- Definizioni
CAPO II - Il Capo ricomprende la disciplina che riguarda i criteri per la classificazione e alcune procedure di miglior raccordo tra il PRG e la classificazione acustica. E’ stato semplificato il quadro inerente i piani di risanamento eliminando le tempistiche e demandando al provvedimento della Giunta regionale un maggior dettaglio. Per le imprese è stata prevista, nel caso di violazione dei limiti, la possibilità di procedere ad immediate azioni atte a consentire il rientro nei limiti oppure, nei casi più complicati, di optare per la predisposizione del piano di risanamento con tempi di attuazione fino a 30 mesi. Classificazione acustica e piani di risanamento e miglioramento acustico Art.4- Criteri per la classificazione acustica
Art.5- Procedura per l’approvazione dei piani comunali di classificazione acustica
Art.6- Piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico
Art.7- Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
Art.8- Piani di risanamento acustico delle imprese
Art.9- Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico
CAPO III - Contiene le indicazioni per la definizione della relazione di impatto acustico, di clima acustico e i compiti del tecnico competente con uno sforzo di adeguamento del linguaggio tecnico in armonia con altre disposizioni regionali e statali ed in particolare con le leggi regionali in materia di urbanistica ed attività produttive. Si è stabilito di prevedere già in legge che la relazione possa essere richiesta sempre una sola volta nell’ambito di un intervento, demandando ulteriori semplificazioni ai provvedimenti attuativi. Per quel che riguarda il clima acustico è stata limitata la richiesta di valutazione agli edifici sensibili (scuole, asili nido,ospedali e case di cura e riposo) e alla nuova edificazione attuata tramite PUD, escluse le zone di tipo A. Valutazione dell’impatto acustico Art. 10- Relazione di previsione di impatto acustico
Art. 11- Relazione di valutazione previsionale del clima acustico
Art. 12- Tecnico competente in acustica ambientale
CAPO IV - Si sono raccolte in questo capo,  le disposizioni inerenti le procedure autorizzative per lo svolgimento di attività temporanee e le azioni di controllo delle disposizioni di legge con le relative sanzioni. Autorizzazioni, vigilanza e sanzioni Art. 13- Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee
Art. 14- Vigilanza e controllo
Art. 15- Sanzioni

CAPO V - In questo Capo sono state inserite le disposizioni attuative del testo di legge e l'articolo che costituisce l’Osservatorio acustico regionale, organo collegiale dotato anche di funzioni di assistenza e consulenza.

Disposizioni finali

Art. 16- Osservatorio acustico regionale
Art. 17- Diritti di istruttoria
Art. 18- Disposizioni finanziarie
Art. 19- Abrogazione
Art. 20- Disposizioni transitorie

Successivamente all'entrata in vigore della L.R. sono state emanate le Delibere di Giunta previste dagli art. 1 e 2.

Dal punto di vista della gestione dell’inquinamento acustico di sorgenti fisse e mobili la più importante è sicuramente la DGR 2083/2012, suddivisa in 3 principali allegati che trattano dei seguenti argomenti:

 

Allegato A: criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio, per l’individuazione delle aree meritevoli di particolare tutela acustica, per la delimitazione delle aree remote di alta montagna e procedura per l’approvazione dei piani di classificazione acustica;

Allegato B: criteri per la predisposizione della mappatura acustica del territorio; casi per la predisposizione dei piani di risanamento comunali e delle imprese e procedura per la loro approvazione; criteri e modalità per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di interesse regionale e comunale;

Allegato C: casi, criteri e modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e per la valutazione previsionale di clima acustico.

La DGR 1262/2010 disciplina invece, insieme all’art. 13 della L.R. 20/2009, le attività temporanee quali spettacoli, manifestazioni e cantieri edili.

La DGR determina i casi e i criteri di esenzione dall’obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse, e indica anche le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle altre attività temporanee.

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