Le competenze dell’Area Operativa Impatti e Rischi Industriali riguardano i seguenti argomenti:

1. Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e Autorizzazione Integrata Ambientale
2. Valutazione Impatto Ambientale
3. Valutazione Ambientale Strategica
4. Autorizzazione Unica
5. Rischi industriali
6. Certificazioni ambientali

 foto iri 2017     

1. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL’INQUINAMENTO (IPPC) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

1.1 Cosa sono IPPC e AIA
Allo scopo di prevenire e ridurre le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo e la produzione di rifiuti, con un approccio di “controllo integrato” che interviene direttamente sulle fonti delle attività che producono inquinamento, la Comunità Europea ha adottato nel 1996 delle disposizioni comuni con la pubblicazione della direttiva 96/61/CEE nota anche come direttiva IPPC, (Integrated Pollution Prevention and Control nota in italiano come Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento).
L'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è l'autorizzazione di cui necessitano alcune aziende che sono caratterizzate dall’avere attività che producono significativi impatti sull’ambiente ai sensi proprio della Direttiva europea sulla Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC).
L’approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento prevede che l’Autorizzazione Integrata Ambientale prenda in considerazione l’impatto ambientale nel suo complesso (emissioni, produzioni di rifiuti, rumore, incidenti, utilizzo delle risorse...) per poter ottenere un alto livello di protezione dell’ambiente nel suo insieme.
Per l’AIA sono individuate le seguenti categorie industriali:

  • Attività energetiche;
  • Produzione e trasformazione di metalli;
  • Industria dei prodotti minerari;
  • Gestione dei rifiuti;
  • Altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie...).

Le aziende che non sono soggette ad AIA continuano ad essere interessate dalle autorizzazioni ambientali previste dalle singole norme di settore.
Esistono due tipi di AIA: le AIA regionali e le AIA statali. In linea di principio, un’AIA diventa di competenza statale al superamento di determinate soglie che sono specificate nella normativa vigente. Al di sotto di queste soglie l’AIA rimane di competenza regionale.

1.2 AIA e normative
La normativa che regola il rilascio, il riesame e il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è la Parte Seconda, Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Decreto rappresenta il recepimento della Direttiva comunitaria 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC). La Direttiva comunitaria 2008/1/CE è confluita in seguito nella Direttiva europea 2010/75/UE, altrimenti conosciuta con il termine “Direttiva IED” (Direttiva sulle Emissioni Industriali), a sua volta recepita dall’Italia attraverso il D.lgs. n. 146/2014.

1.3 AIA e Migliori Tecniche Disponibili
La Direttiva 2008/1/CE contiene disposizioni relative al rilascio, rinnovo e riesame di autorizzazioni di quelle categorie di attività industriali classificate a maggior impatto ambientale (tali attività sono elencate nell’Allegato I della Direttiva stessa), disposizioni che sono state in parte modificate dal successivo D.lgs. n. 146/2014. In particolare, l’Autorità competente (per la Valle d’Aosta essa è rappresentata dall’Amministrazione regioanle) riesamina periodicamente l’AIA, confermando o aggiornando le relative condizioni autorizzative. In particolare, il riesame di un AIA esistente è obbligatorio in due casi: entro 4 anni dalla pubblicazione di documenti tecnici relativi all’introduzione di nuove Migliori Tecniche Disponibili o trascorsi i 10 anni dal primo rilascio o dall’ultimo riesame (quest’ultimo termine passa a 12 anni per installazioni certificate ISO 14001 e a 16 anni per installazioni registrate EMAS).
Nel rilasciare le Autorizzazioni Integrate Ambientali vengono presi in considerazione i diversi tipi di impatto sull’ambiente così come le condizioni di vita degli impianti, in modo tale da raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente. A tal fine, il rilascio dell’AIA prevede che vengano individuate ed adottate, da parte del gestore dell’impianto, le Migliori Tecniche Disponibili (MTD, conosciute anche con l’acronimo inglese BAT, Best Available Techniques).
L’AIA comprende la prescrizione di tutte le misure (comprese le BAT) necessarie per garantire livelli di elevata protezione dell’ambiente, inclusi i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che non possono in ogni caso essere inferiori di quelli stabiliti dalle disposizioni normative vigenti.
L’AIA prevede anche un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC o Piano di Sorveglianza e Controllo – PSC nel caso di discariche) che definisce i controlli che devono essere effettuati sia dal Gestore dell’impianto oggetto dell’autorizzazione sia dall’Ente di controllo.

1.4 Impianti soggetti ad AIA in Valle d’Aosta
In Valle d’Aosta si trovano 5 installazioni che, per le loro caratteristiche dimensionali e produttive, sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di tipo regionale:

  1. Cogne Acciai Speciali Spa, Aosta – Azienda siderurgica
    http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/aia/AIA_rilasciate/cogne_acciai_speciali_spa_i.aspx
  2. Heineken Italia spa, Pollein – Azienda produttrice di birra
    http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/aia/AIA_rilasciate/heineken_italia_spa_i.aspx
  3. Discarica di Brissogne annessa al Centro Regionale Trattamento dei Rifiuti
    http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/aia/AIA_rilasciate/valeco_spa_brissogne_i.aspx
  4. Discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di Pontey
    http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/aia/AIA_rilasciate/valeco_spa_pontey_i.aspx
  5. Magnesium components sito di Verrès – Fonderia per la produzione e trasformazione metalli non ferrosi (magnesio, alluminio e leghe)
    http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/aia/AIA_rilasciate/brabant_i.aspx

 

mappa impianti aia 2022

Figura 1 – Distribuzione delle installazioni oggetto di autorizzazioni AIA in Valle d’Aosta


1.5 Il ruolo di ARPA VdA
L'AIA viene rilasciata dalla Amministrazione Regionale in quanto individuata “Autorità competente” dalla normativa in vigore. L’ARPA VdA svolge attività di supporto tecnico (pareri, richieste integrazioni...) e di controllo degli impianti soggetti all’AIA. In tema di controlli, l’ARPA VdA svolge la propria attività ispettiva in via ordinaria (secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo inserito nelle AIA) o in via straordinaria secondo quanto disposto dall’Autorità Competente, sempre in presenza del Corpo Forestale Valdostano il quale è titolare di funzioni di organo di polizia giudiziaria. ARPA VdA in sede di Conferenza dei Servizi partecipa alla valutazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e delle BAT proposte dai gestori degli impianti che richiedono l’AIA o che devono rinnovarla. Partecipa anche al riesame delle condizioni contenute nell’autorizzazione sia in caso di gravi criticità emerse a seguito dei controlli effettuati, sia a fronte di modifiche sostanziali o non sostanziali allo stabilimento avanzate dal gestore.

1.6 Per approfondimenti
Di seguito si riportano i link rispettivamente della Regione autonoma Valle d’Aosta, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ulteriori approfondimenti documentali e tecnici.

 

2. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

2.1 La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare in via preventiva alla realizzazione di un progetto, gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana di determinate opere pubbliche o private al fine di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o mitigare gli impatti negativi che possono verificarsi sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera.
La Valutazione di Impatto Ambientale viene istruita e coordinata dall’Autorità competente che per la Valle d’Aosta è l’Amministrazione regionale.
La procedura di VIA prevede, in fase istruttoria, la partecipazione del pubblico e delle autorità responsabili per l'ambiente al fine di garantire la trasparenza, la completezza e l'affidabilità delle informazioni relative al progetto oggetto della valutazione.
I progetti per i quali la normativa non prevede una procedura di VIA tout-court, in quanto connotati da una minore incidenza in termini ambientali possono venire sottoposti dall’Autorità competente ad una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (o screening). A seguito di tale procedura possono essere inviati a VIA o, nel caso che venga confermato il ridotto impatto ambientale, ad altre autorizzazioni di settore.
La prima procedura di valutazione di impatto ambientale è stata introdotta nell’ordinamento comunitario nel 1985 dalla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in seguito sostituita dalla direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011.
Il recepimento della normativa comunitaria in materia di VIA da parte dell’Italia è attualmente contenuto nel D.lgs. 152/2006 e successive integrazioni che, nella Parte seconda, disciplina la procedura di VIA di competenza dello Stato e di competenza delle Regioni.
Vi sono, dunque, due tipologie di procedure di VIA: nazionale e regionale.
La procedura di VIA nazionale, di competenza del Ministero dell'Ambiente, si applica ai progetti di opere dei quali all'art. 7, comma 3 e all'allegato II del D.lgs. 152/06 mentre sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui all'allegato III (assoggettati a procedura di VIA regionale) e all'allegato IV (progetti da sottoporre obbligatoriamente a procedura di verifica per l'assoggettamento a VIA) del D.lgs. 152/06.
La Valle d’Aosta ha disciplinato la procedura di VIA con la LR 12/2009 successivamente modificata dalla LR 13/2015.

2.2 Il ruolo di ARPA VdA
Come detto precedentemente, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale viene coordinata dall’Amministrazione Regionale. L’ARPA VdA svolge attività di supporto tecnico (pareri e richieste integrazioni) relativamente ad alcune componenti ambientali che interessano le opere ed i progetti sottoposti a VIA. In particolare, i pareri rilasciati da ARPA VdA riguardano gli impatti in termini di emissioni in atmosfera, rumore ambientale, gestione dei rifiuti, suolo e sottosuolo, acque superficiali e radiazioni non ionizzanti. Per quanto concerne la valutazione relativa ad ulteriori componenti ambientali vengono coinvolte nel parere altre strutture dell’Amministrazioni regionale (es. Patrimonio paesaggistico e architettonico, Pianificazione territoriale...).

2.3 Per approfondimenti
Di seguito si riportano i link rispettivamente della Regione autonoma Valle d’Aosta, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ulteriori approfondimenti documentali e tecnici.

 

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3.1 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura che ha lo scopo di valutare gli impatti ambientali che possono derivare dall’applicazione di un piano o un programma (ad esempio, per la Valle d’Aosta si vedano Piano regionale di Tutela delle acque o il Piano Energetico Ambientale Regionale). La VAS, dunque, invece di valutare l’impatto ambientale derivante da singoli progetti (oggetto della Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA) analizza Piani e a Programmi – regionali o nazionali – che possono avere interazioni successive con l’ambiente. Ad esempio, nel contesto di un Piano Energetico Ambientale una Valutazione Ambientale Strategica può indirizzare successive scelte private o pubbliche verso un maggiore utilizzo di energie rinnovabili al posto di fonti energetiche ad elevato impatto ambientale.
La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità, quindi, di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di scelte ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di questi piani e programmi assicurando in tal modo che contribuiscano alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile.
Come per la VIA, anche per la VAS vi sono Piani o Programmi per i quali la normativa non prevede una procedura di VAS diretta, in quanto dipende dall’Autorità competente valutare se essi possono interagire con l’ambiente in senso significativo e, dunque, inviarli a procedura di VAS. In tal caso è prevista una fase di verifica di assoggettabilità a VAS nel corso della quale vengono acquisiti gli elementi utili a stabilire se il Piano o Programma debba essere indirizzato a procedura di VAS.
Inoltre, come per la VIA, la consultazione del pubblico e delle autorità responsabili per l'ambiente, durante la valutazione dei piani e dei programmi, consente di ottenere una maggiore trasparenza dell'iter decisionale e di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione stessa.
La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici.
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni.
Come per la VIA vi sono due tipologie di procedure di VAS, nazionale e regionale in funzione della portata geografica ed ambientale del Piano o Programma in esame.
La Valle d’Aosta ha disciplinato la procedura di VAS con la LR 12/2009 successivamente modificata dalla LR 13/2015.

3.2 Il ruolo di ARPA VdA
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica viene coordinata dall’Amministrazione Regionale. L’ARPA VdA svolge attività di supporto tecnico (pareri e richieste integrazioni) relativamente ad alcune componenti ambientali che interessano i Piani e i Programmi sottoposti a VAS. In particolare, i pareri rilasciati da ARPA VdA riguardano gli ambiti relativi all’ atmosfera, al rumore ambientale, alla gestione dei rifiuti, suolo e sottosuolo, alle acque superficiali e alle radiazioni non ionizzanti. Per quanto concerne la valutazione relativa ad ulteriori componenti ambientali vengono coinvolte nel parere altre strutture dell’Amministrazioni regionale (es. Patrimonio paesaggistico e architettonico, Pianificazione territoriale...).

3.3 Per approfondimenti
Di seguito si riportano i link rispettivamente della Regione autonoma Valle d’Aosta, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ulteriori approfondimenti documentali e tecnici.

 

4. AUTORIZZAZIONE UNICA

4.1 L’Autorizzazione Unica (AU)
Per Autorizzazione Unica si intende una procedura amministrativa semplificata che riguarda i progetti relativi gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico, solare, biomassa).
A livello nazionale, la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, avente come obiettivo la promozione di un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno comunitario, viene recepita a livello nazionale con il D.lgs. 387 del 29 dicembre 2003, in seguito aggiornato dal il D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 (cosiddetto "decreto rinnovabili").
In Valle d’Aosta la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 il Capo IV “Misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile” disciplina, tra l’altro, la procedura dell’Autorizzazione Unica.
La procedura viene avviata dall’Amministrazione regionale e si conclude di norma con una Conferenza di servizi alla quale sono invitati ad esprimere un parere le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati dal progetto in esame.
In modo analogo alla VIA e alla VAS, i pareri rilasciati da ARPA VdA riguardano gli ambiti relativi all’atmosfera, al rumore ambientale, alla gestione dei rifiuti, suolo e sottosuolo, alle acque superficiali e alle radiazioni non ionizzanti.
A titolo esemplificativo si può affermare che un progetto, in riferimento alle proprie caratteristiche dimensionali e/o produttive (in termini di potenza dell’impianto), può essere sottoposto esclusivamente alla procedura di Autorizzazione Unica o, viceversa, prima di giungere alla fase di Autorizzazione Unica passare per una verifica di assoggettabilità a VIA o direttamente a VIA. Chiaramente, le eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA vengono riprese in fase di Autorizzazione Unica.
Dal 2013 sono stati autorizzati tramite procedura di AU 62 impianti dei quali 1 di cogenerazione (biomasse liquide), 1 solare fotovoltaico e 60 idroelettrici (questi ultimi riguardano sia progetti di impianti nuovi, sia rifacimento di impianti esistenti, sia varianti in corso di realizzazione).

4.2 Per approfondimenti
http://www.regione.vda.it/energia/autorizzazione_impianti_fonti_rinnovabili/

 

5. RISCHI INDUSTRIALI

5.1 I Rischi Industriali
La tematica relativa al “Rischio industriale” acquista una rilevante importanza a seguito dell’incidente avvenuto in Italia presso lo stabilimento ICMESA il 10 Luglio 1976, incidente a seguito del quale furono immesse nell'atmosfera ingenti quantità della diossina (TCDD) che investì in modo articolare il comune di Seveso (provincia di Monza e Brianza). Tale disastro ambientale a livello europeo portò alla emanazione della direttiva 82/501/CEE, nota anche come direttiva Seveso, con la quale gli Stati dell'Unione europea si dotarono di una politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali.
Successivamente si cambiò il sistema di approccio ai sistemi di sicurezza nell'ambito industriale con la direttiva 96/82 CEE, recepita in Italia dal D.lgs. 334/99. Nel 2012 è stata emanata la nuova direttiva 2012/18/UE, detta “Seveso III”, recepita in Italia dal D.lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. Tale normativa si applica alle attività (industrie e impianti) nelle quali sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a determinate soglie. Per sostanze 'pericolose' si intendono principalmente sostanze del tipo: molto tossiche, tossiche, infiammabili, facilmente infiammabili, esplosive, comburenti, cancerogene e pericolose per l'ambiente.
I gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente.
In funzione delle quantità di sostanze presenti nello stabilimento la normativa definisce gli adempimenti a carico del Gestore dell'impianto. A tal fine gli stabilimenti vengono distinti in “stabilimenti di soglia inferiore” e “stabilimenti di soglia superiore” in relazione ai quantitativi indicati nell’Allegato I al D.lgs. 105/2015.

I principali adempimenti previsti sono:

  • la notifica alle Autorità competenti della posizione dello stabilimento rispetto alle classificazioni (soglia inferiore, soglia superiore) previste dal Dlgs 105/2015;
  • la redazione di un Rapporto di sicurezza, contenente l’analisi dei rischi di incidente rilevante;
  • l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) per la prevenzione degli incidenti rilevanti;
  • la predisposizione di un Piano di emergenza interna;
  • la comunicazione alle Autorità in caso di incidente rilevante.

L'ARPA Valle d'Aosta fa parte, insieme al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e agli altri Enti competenti (Regione, INAIL, AUSL), del Comitato Tecnico Regionale il quale, oltre all'esame del Rapporto di Sicurezza redatto dalle Aziende, organizza ed effettua le verifiche ispettive presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio valdostano.
Al 2016, le Aziende classificate a Rischio incidente rilevante presenti in Valle d’Aosta sono quelle riportate in figura 2.

 

mappa impianti seveso 2018

 

Figura 2 – Aziende classificate a rischio di incidente rilevante – anno 2019

 

6. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

6.1 Cosa sono le certificazioni ambientali

Le certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel e altre certificazioni) sono strumenti a sostegno dell’ambiente in quanto forniscono la possibilità, a chi conduce un’attività, di ridurre volontariamente il proprio impatto ambientale.
Rappresentano anche mezzi di comunicazione e trasparenza, in quanto forniscono informazioni su quelle organizzazioni che, volontariamente, decidono di rispettare determinati parametri ambientali riferiti al proprio processo di produzione o al ciclo di vita del prodotto.
Sono un riconoscimento ufficiale ed una forma di garanzia relativamente all’impegno ambientale delle organizzazioni che sono certificate.
Possono essere di processo o di prodotto a seconda che l’oggetto della certificazione o verifica sia il sistema di gestione ambientale del processo di produzione (ad esempio EMAS) o i criteri ecologici utilizzati per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ad un prodotto o ad un servizio (ad esempio Ecolabel).
L’Unione Europea, attraverso la Politica Integrata dei Prodotti (IPP) propone di migliorare continuamente le prestazioni ambientali dei processi e dei prodotti anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie e l’utilizzo di strumenti che permettano di individuare e valorizzare tali miglioramenti lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti.
Tra le certificazioni ambientali e esistono quelle relative ai sistemi di gestione ambientale (EMAS e ISO 14001) e quelle relative ai marchi ecologici (Ecolabel ed altre etichette ecologiche).

ecolabel                      immagine

6.2 La certificazione EMAS

Il Regolamento europeo n°1221/2009, meglio noto come EMAS (acronimo di Eco Management and Audit Scheme ovvero Gestione Ecologica e Schema di Verifica), definisce i requisiti per una gestione ambientale sostenibile da parte di un’organizzazione, azienda o ente. Lo schema, oltre a fissare i criteri per una corretta impostazione del Sistema di Gestione Ambientale, stabilisce che tutti i risultati pianificati e raggiunti in campo ambientale debbano essere resi pubblici per mezzo di una dichiarazione ufficiale.
Il vero carattere innovativo dello strumento risiede nella ricerca della comunicazione e della trasparenza, ovvero nel miglioramento dei rapporti tra organizzazione ed enti di controllo, istituzioni e cittadini.
Il regolamento EMAS si basa sostanzialmente su 3 principi:

  1. Conformità legislativa: un’organizzazione, per poter aderire allo schema comunitario e registrarsi EMAS, deve dimostrare di rispettare la normativa ambientale vigente nel paese di appartenenza;
  2. Miglioramento continuo: EMAS stabilisce che la gestione ambientale di un’organizzazione non deve limitarsi alla soluzione di problemi nel breve periodo, ma deve pianificare con cadenza periodica le azioni di prevenzione innescando una spirale virtuosa che porta ad un miglioramento continuo;
  3. Comunicazione esterna: un’organizzazione, per potersi registrare, deve produrre e aggiornare periodicamente una dichiarazione ambientale pubblica contenente i dati relativi agli impatti ambientali generati dalle proprie attività, le misure attuate per controllarli, gli obiettivi di miglioramento pianificati, i risultati di volta in volta raggiunti nonché le modalità e le risorse utilizzate per il loro ottenimento.

6.3 Il ruolo di ARPA VdA
ARPA VdA è parte della Rete EMAS Italia. Tale Rete ha l'obiettivo di costruire un sistema che faccia conoscere la certificazione EMAS sul territorio, ne diffonda le logiche, le procedure, le innovazioni e le opportunità di miglioramento ambientale
ARPA VdA, oltre a rappresentare l’organo tecnico incaricato di verificare la conformità legislativa presso le organizzazioni richiedenti EMAS, è nodo regionale della rete nazionale EMAS e come tale può fornire supporto tecnico per promuovere e certificare i Sistemi di Gestione Ambientale e il marchio ecologico europeo in Valle d’Aosta.
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che svolge la funzione di coordinamento dei vari nodi regionali EMAS, oltre a verificare la completezza della documentazione richiesta e ad analizzare la dichiarazione ambientale, affida alle ARPA territorialmente competenti il compito di acquisire informazioni relative al rispetto da parte dell’organizzazione richiedente della pertinente.

6.4 Per approfondimenti

6.5 Differenze tra ISO 14001 ed EMAS
Attualmente la Certificazione di un Sistema di Gestione aziendale Ambientale può essere effettuata sulla base di due schemi differenti: la norma ISO 14001 ed il regolamento europeo EMAS.
Entrambi gli schemi normativi definiscono i requisiti che deve avere un sistema di organizzazione aziendale rivolto al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale, controllo delle proprie attività, delle interazione tra azienda ed ambiente e riduzione progressiva nel tempo dell’impatto derivante dalle attività svolte.
Attraverso le varie edizioni della Norma, che si sono susseguite negli anni, i due schemi normativi si sono avvicinati progressivamente. Entrambi gli schemi richiedono il rispetto delle leggi, un efficace controllo degli impatti ambientali delle attività dell’azienda e un orientamento al miglioramento ed alla riduzione dell’impatto ambientale. Permangono tuttavia alcune sostanziali differenze tra la ISO 14001 ed il regolamento europeo EMAS.
Il regolamento EMAS richiede in generale un maggiore coinvolgimento del personale ed una più attenta comunicazione interna all’impresa e verso l’esterno. Anche il meccanismo stesso di certificazione attesta che l’EMAS è più indicato quando l’azienda vuole dimostrare la propria attenzione verso l’ambiente a soggetti pubblici, mentre l’ISO 14001 ha più valore nei rapporti commerciali tra privati.
Il meccanismo di certificazione prevede infatti che per la ISO 14001, a seguito di una verifica ispettiva con esito positivo da parte di personale qualificato di enti accreditati, sia immediatamente rilasciato il certificato. Con il regolamento EMAS, invece, a seguito della verifica da parte di ispettori qualificati, una dichiarazione ambientale validata dagli ispettori viene inviata al Comitato Ecolabel-Ecoaudit che, previa verifica di conformità legislativa, autorizza la registrazione dell’impresa nel registro pubblico EMAS con autorizzazione all’utilizzo del logo EMAS.

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.