Monitoraggio

Nel 2009 è entrata in vigore la nuova normativa nazionale (D.Lgs. 30/09) in materia di protezione e monitoraggio delle acque sotterranee, che recepisce due importanti direttive europee (Direttiva Europea Quadro sulle Acque - nota anche come direttiva 2000/60/CE - e Direttiva 2006/118/CE).

Restano sostanzialmente invariati, rispetto alla preesistente normativa (D.Lgs. 152/99), i criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo e quantitativo); cambiano invece i criteri di classificazione dello stato delle acque sotterranee, che si riducono a “buono” o a “scadente”.

Classificazione dello stato chimico

In generale, un corpo idrico sotterraneo è in buono stato chimico se le concentrazioni di inquinanti sono tali da non superare gli standard di qualità e da permettere il raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60. In termini pratici la valutazione dello stato chimico globale del corpo idrico, a partire dai singoli punti di monitoraggio viene fatta considerando la percentuale dei punti di monitoraggio in stato “scarso” rispetto al totale:

  • se questa è minore del 20%, e viene riconosciuto che questa percentuale influenza solo puntualmente” lo stato del corpo idrico e non rappresenta un rischio di non raggiungimento dell’obiettivo di buono al 2015, allora lo stato chimico viene definito “buono”;
  • in caso contrario il corpo idrico è in stato “scadente”. Ciò si verifica ad esempio nel caso della piana di Aosta.

Classificazione dello stato quantitativo

Lo «stato quantitativo» può essere definito come l’espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette.

In generale un corpo idrico sotterraneo è in stato “buono” quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il livello delle acque sotterranee è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisce le risorse idriche sotterranee disponibili,
  • non si ha un deterioramento significativo della qualità di tali acque;
  • non si hanno danni significativi agli ecosistemi terrestri connessi.

In termini pratici, nel contesto regionale valdostano l’elemento più facilmente misurabile da considerare per la determinazione dello stato quantitativo è l’andamento del livello piezometrico, sul quale peraltro si dispone ad oggi di serie storiche decennali, quindi abbastanza significative.


Inquinamento

Le acque sotterranee sono definite “contaminate” qualora vengano accertati superamenti di origine antropica rispetto alle concentrazioni tabellari previste dal D.Lgs.152/06 Parte Quarta Titolo V; ciò comporta l’apertura di uno specifico procedimento per sito contaminato.


Acque potabili

Il controllo della potabilità delle acque, di competenza dell’USL, esula dal monitoraggio ambientale previsto dal D.Lgs.30/09 ed è invece oggetto delle seguenti normative:

  • I limiti di concentrazione per le acque destinate ad uso umano (rubinetto) sono indicati nel Decreto Legislativo n. 31 del 2/02/2001;
  • il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.339 regola invece le acque “di sorgente”, ovvero quelle destinate al consumo umano e imbottigliate alla sorgente.
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