La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha pubblicato alcune delibere in materia di inquinamento acustico da sorgenti fisse e mobili.

La principale  è  la DGR 2083/2012, organizzata su 3  allegati che trattano dei seguenti argomenti:

Allegato A: criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio, per l’individuazione delle aree meritevoli di particolare tutela acustica, per la delimitazione delle aree remote di alta montagna e procedura per l’approvazione dei piani di classificazione acustica;

Allegato B: criteri per la predisposizione della mappatura acustica del territorio; casi per la predisposizione dei piani di risanamento comunali e delle imprese e procedura per la loro approvazione; criteri e modalità per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di interesse regionale e comunale;

Allegato C: casi, criteri e modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e per la valutazione previsionale di clima acustico.

La DGR 1262/2010 disciplina invece, insieme all’art. 13 della L.R. 20/2009, le attività temporanee quali spettacoli e manifestazioni e cantieri edili. La DGR determina i casi e i criteri di esenzione dall’obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse, e indica anche le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle altre attività temporanee.

La DGR riporta i seguenti principali contenutii:

- Devono intendersi attività temporanee occasionali rumorose quelle che si esauriscono in un arco di tempo limitato o che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito;

-Devono intendersi attività temporanee di durata limitata quelle attività che con specifico riferimento al contesto territoriale e con riferimento all’anno si svolgono con carattere stagionale pur tenendosi in modo ripetitivo nello stesso sito;
 
-Non sono soggette all’autorizzazione comunale di cui all’art. 13 della l.r. 20/2009, per la particolare situazione, e possono svolgersi anche in deroga ai limiti assoluti e differenziali di rumore definiti dalla normativa vigente, fermo restando la necessità che vengano comunque adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, determinate attività elencate al paragrafo 4 dell’allegato A della DGR;

- Le attività, che non rientrino nei casi di esenzione di cui al paragrafo 4, o che producono un superamento dei limiti di zona individuati dalla classificazione acustica comunale dell’area o i limiti differenziali di immissione, sono sempre tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione e, se del caso, l’autorizzazione in deroga.

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