Presentazione
Descrizione
L’indicatore vuole definire il numero, la tipologia e la distribuzione territoriale dei siti contaminati - o potenzialmente contaminati - presenti sul territorio regionale, oggetto della procedura ambientale prevista dalla normativa.
I siti potenzialmente contaminati sono aree in cui, a causa di attività antropiche (attuali o pregresse) di svariata natura, esiste una contaminazione di una o più matrici ambientali (terreno superficiale, terreno profondo, acque sotterranee) in concentrazioni superiori ai valori limite stabiliti dalla normativa nazionale (concentrazioni soglia di contaminazione o CSC).
La loro esistenza, di norma, non è palese e deve quindi essere accertata mediante apposite indagini (sondaggi ed analisi su terreni ed acque sotterranee).
Tra i siti potenzialmente contaminati, risultano contaminati quelli in cui il processo di Analisi di rischio (vedi approfondimento Analisi di Rischio) evidenzia un’effettiva pericolosità per la salute umana.
Messaggio chiave
Il numero di procedimenti avviati si mantiene pressoché costante.
Obiettivo
L’indicatore permette di conoscere tipologia e classificazione dei siti contaminati e di valutare, nel susseguirsi delle edizioni della relazione, l’evolvere dei procedimenti.
In funzione dello stato del procedimento in atto, per ogni sito contaminato viene rappresentata la sua classificazione tecnico-legislativa, secondo quanto previsto dagli articoli 240 e 242 del d.lgs. 152/2006.
Ruolo di Arpa
Secondo quanto previsto negli articoli 242 e 248 del d.lgs. 152/2006 e negli allegati alla Parte Quarta – Titolo V, ARPA è coinvolta nell’approvazione della documentazione progettale, nella validazione delle analisi effettuate sulle matrici contaminate e nei controlli delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica. ARPA riveste quindi un ruolo istituzionale di supporto tecnico all’amministrazione competente e di supervisione delle attività di campo.
Classificazione
Area tematica SINAnet |
Pericolosità antropogenica |
Tema SINAnet |
Siti contaminati |
DPSIR |
p |
Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte
Valutazione
Stato* |
![]() |
Tendenza |
![]() |
*Il numero di siti non è elevato, tuttavia bisogna considerare che il territorio di fondovalle – ove su una limitata estensione areale si concentra la maggioranza della popolazione residente e delle attività industriali-artigianali - è dal punto di vista idrogeologico particolarmente vulnerabile ad eventuali fenomeni di contaminazione.
Informazione sui dati
Qualità dell'informazione 

Rilevanza |
Accuratezza |
Comparabilità nel tempo |
Comparabilità nello spazio |
1 | 2 | 2 | 2 |
L’informazione riportata è da ritenersi completa rispetto ai siti noti. Il numero di siti interessati censiti è sicuramente inferiore a quelli effettivamente esistenti, dal momento che in molti casi si viene a conoscenza della presenza di contaminazione solo in occasione di interventi specifici sul sottosuolo delle aree interessate.
Proprietà del dato
Regione autonoma Valle d'Aosta
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Data di aggiornamento
31/12/2018
Copertura temporale
Dal 1999, anno di entrata in vigore della prima normativa relativa ai siti contaminati (d.m. 471/1999).
Copertura territoriale
L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.
Riferimenti
Inquadramento normativo
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale)
- d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale)
- D.M. 12 febbraio 2015, n. 31. Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti
Relazione con la normativa
L’indicatore è mutuato dall’anagrafe regionale dei siti contaminati prevista dall’articolo 251 del d.lgs. 152/2006.
Livelli di riferimento
Il d.lgs. 152/2006 (Allegati alla Parte Quarta – Titolo V – All. 5 tab. 1 e 2) definisce le “Concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti” e le “Concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee”, il cui superamento comporta l’attivazione del procedimento per sito potenzialmente contaminato.
Applicando l’Analisi di rischio sito specifica, vengono definite le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).
Indicatori analoghi presenti in altre relazioni
Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’Annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA.
Indicatori correlati nella presente relazione
Presentazione e analisi
Sino al 2006, con la precedente normativa (d.m. 471/1999), un sito era considerato contaminato, e quindi da bonificare, a seguito del superamento anche di un solo inquinante rispetto alle concentrazioni limite per suolo e/o acque sotterranee.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definisce il sito “potenzialmente contaminato” e prevede – dopo un approfondimento della conoscenza dello stato di contaminazione - l’applicazione di un’Analisi di rischio sito specifica, volta a determinare le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR: concentrazioni al disotto delle quali non esiste rischio per la salute umana derivante dall’esposizione alle sostanze presenti). Se le CSR non vengono superate, la procedura è conclusa (sito non contaminato); in caso contrario il sito è contaminato e deve essere sottoposto a una bonifica, i cui obiettivi divengono le CSR.
Figura 1: schema dell’iter tecnico/legislativo
La cartina sotto riportata rappresenta l’indicatore elaborato secondo una doppia legenda:
- simbolica: rappresentante la tipologia di sito interessato
- cromatica: rappresentante la classificazione tecnico-legislativa
Figura 2: Siti contaminati presenti sul territorio regionale (31 dicembre 2018)
Superficie Km2 | % rispetto zone antropizzate | % rispetto territorio regionale | |
Territorio regionale | 3261 | - | 100 |
Zone antropizzate* | 44 | 100 | 1.35 |
Siti contaminati | 1.66 | 3.76 | 0.05 |
* Zone urbanizzate, industriali, commerciali, reti di comunicazione, zone estrattive e di cantiere |
Tabella 1: Superficie interessata da siti contaminati (in accordo con i dati trasmessi a ISPRA per l'annuario nazionale iil dato superficie corrisponmde alla superficie catastale del sito ed è quindi maggiore alla superficia reale della contaminazione riportata negli anni precedenti)
Commenti
Al 31/12/2018 si riscontra la presenza di n. 34 siti contaminati o potenzialmente contaminati . Rispetto al 2017 sono presenti n. 10 nuovi siti, mentre n.4 siti precedentemente riportati, sono stati dichiarati non contaminati. Alla casistica dei siti potenzialmente contaminati si aggiungono i terreni con una presenza naturalmente elevata di alcuni metalli (fondo naturale) generalmente accertata nell’abito della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo prevista dalla normativa. Trattandosi di una presenza naturale, il procedimento generalmente si esaurisce a seguito della conferma della loro origine prettamente naturale (legata alla geologia dei luoghi). N. 5 di questi procedimenti risultano ancora aperti al 31/12/2018, mentre nel corso dell’anno per altri n. 13 siti si è accertata la presenza di un fondo naturale.
La presenza di n. 10 nuovi siti, è prevalentemente riconducibile a:
- Procedimenti relativi a potenziale presenza naturale di metalli nei terreni.
- eventi accidentali di limitata entità, che presumibilmente si esauriranno (chiusura procedimento) a seguito dei primi interventi di rimozione della contaminazione.
Come evidenziato nella figura 1, non necessariamente tutti i siti approdano alla procedura di analisi di rischio, dal momento che ( a seguito dell’evento contaminante o del rinvenimento della contaminazione pregressa) il soggetto interessato è tenuto a mettere in atto tutte le misure (generalmente consistono nella rimozione del terreno evidentemente contaminato) necessarie alla messa in sicurezza del sito ed alla prevenzione dell’ulteriore propagazione della contaminazione. A seguito di tali operazioni, vengono effettuate le analisi sul terreno di fondo scavo e solo se si riscontrano concentrazioni superiori alle CSC si procede con l’Analisi di rischio. Esiste quindi una casistica di siti per i quali il procedimento si conclude a seguito della prima rimozione della porzione di terreno contaminato.
La normativa relativa ai siti contaminati non prevede una dimensione minima di intervento, quindi qualsiasi evento che possa originare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee comporta l’attivazione della procedura per sito potenzialmente contaminato.
I siti indicati in carta come “attività industriali dismesse” e “miniere” sono per la maggior parte riconducibili ad aree, adibite in passato ad attività industriali o estrattive, che oggi presentano problematiche ambientali legate ad antiche pratiche di smaltimento (all’epoca non normate ) delle scorie di lavorazione. Infatti la normativa ambientale è di recente introduzione (1999) e quindi va spesso a sanare contaminazioni storiche originate dalla precedente assenza di regole ambientali. Allo stesso modo, anche la maggior parte delle criticità rilevate nelle attività industriali attive sono riconducibili non alle attuali lavorazioni, bensì a pratiche industriali pregresse.
Al 31/12/2018 sul territorio regionale si sono registrati 180 procedimenti per siti contaminati, di cui 146 chiusi. Qui di seguito si riportano alcune elaborazioni grafiche relative a:
- modalità di chiusura del procedimento
- tipologia di attività coinvolte
- tipologia di inquinanti
Figura 3: statistiche siti contaminati sul territorio regionale (alcune percentuali relative all'attività all'origine della contaminazione sono notevolmente cambiate rispetto gli anni precedenti a seguito di una riclassificazione di alcune attività)