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Rapporto Stato Ambiente

Rumore Ambientale

Contenuti della sezione corrente
TER_RUM_001 - Livelli generali di rumorosità ambientale presenti sul territorio

Presentazione

Descrizione

L’indicatore riporta una sintesi dei dati inerenti alle campagne di rilievo del rumore ambientale svolte da parte di ARPA nell’ambito dell’Osservatorio Acustico Regionale  in siti rappresentativi della varietà di condizioni di esposizione.

Messaggio chiave

La percentuale di tempo diurno (06-22) in cui si è rilevato un valore di Leq maggiore di 65 dBA e  di quello notturno (22-06)  in cui si è rilevato un valore di Leq maggiore di 55 dBA risulta senza variazioni significative rispetto agli scorsi anni. Si evidenziano comunque elevati livelli di rumorosità in corrispondenza delle principali strade urbane ed extraurbane della Valle d’Aosta.

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA e con valenza regionale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.

Obiettivo

L’Osservatorio acustico si propone di effettuare misure di rumore in continuo per caratterizzare la rumorosità ambientale  in aree della Valle d’Aosta differenti per caratteristiche territoriali e presenza di sorgenti di rumore. L’analisi e la raccolta dei dati permettono di quantificare la variazione degli impatti negli anni in termini di percentuale di livelli di rumore diurni (06-22) e notturni (22-06) superiori a determinate soglie.
Su ogni sito vengono effettuati rilievi in continuo della durata di una settimana, ripetuti con cadenza diversa a seconda dei casi: stagionale, semestrale, annuale, pluriennale. In molti casi, si inizia con un rilievo settimanale per ogni stagione, e, verificate le caratteristiche di variabilità del rumore in quel sito, si decide se procedere con rilievi a cadenza più diradata nel tempo. In questo modo:

  1. si acquisisce una dettagliata conoscenza delle caratteristiche di rumorosità del sito;
  2. si acquisiscono gli elementi di confronto per valutare la variazione nel tempo della situazione, anche in rapporto all’effettuazione di interventi che modificano il clima acustico di zona (insediamento di nuove sorgenti di rumore, azioni di bonifica su sorgenti esistenti).

Ruolo di Arpa

L’ARPA calendarizza ed effettua  i rilievi fonometrici su propria iniziativa, valida e inserisce i dati nel database dell’Osservatorio Acustico Regionale.

Classificazione

Area tematica SINAnet

Rumore

Tema SINAnet

Rumore

DPSIR

S

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato

medio

Tendenza

stabile

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

Accuratezza

Comparabilità nel tempo

Comparabilità nello spazio

1 1 1 1

 

Proprietà del dato

ARPA Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Aggiornamento continuo dei dati al procedere dei rilievi

Data di aggiornamento

31/12/2022

Copertura temporale

Dal 2005

Copertura territoriale

Siti di misura puntuali, caratteristici di differenti situazioni di esposizione a rumore. Predominanza di siti di misura riferibili alla misura del rumore prodotto dal traffico veicolare sulle principali strade della Regione.

Riferimenti

Inquadramento normativo

  • d.p.c.m. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambiente abitativi e nell’ambiente esterno)
  • l. quadro 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull’inquinamento acustico)
  • d.p.c.m. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
  • l.r. 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9.)
  • d.g.r. 2 novembre 2012, n 2083 (Approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9) - art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g)

Relazione con la normativa

La quantificazione dell’indicatore è implicita nella posizione di livelli limite o di riferimento ed è collegata ad adempimenti più generali quali la Classificazione acustica del territorio comunale e i Piani di risanamento.

Livelli di riferimento

La normativa definisce livelli limite o di riferimento, differenziati per tipologia di zona.

Il d.p.c.m. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) indica 6 tipologie di zone in cui deve essere classificato il territorio comunale, con i relativi valori limite di rumorosità ambientale (“valori limite assoluti di immissione”):

d.p.c.m. 14 novembre 1997, articolo 3, Tab. C: valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A):

classi di destinazione d’uso del territorio tempi di riferimento
  diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

In assenza di classificazione acustica del territorio comunale sono vigenti i limiti di accettabilità fissati dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione).

Il d.p.c.m. 14 novembre 1997 contiene anche una descrizione indicativa delle 6 zone (articolo 1 e Tab. A):

CLASSE I – aree particolarmente protette : rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione : aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc….
CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale : rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali
CLASSE III – aree di tipo misto : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV – aree di intensa attività umana : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V – aree prevalentemente industriali : rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
CLASSE VI – aree esclusivamente industriali : rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

La suddivisione del territorio comunale nelle classi della tabella A deve essere effettuata dai comuni, sulla base delle indicazioni contenute nella  l.r.  20/2009 e nella d.g.r. 2083/2012.

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA e con valenza regionale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.

Presentazione e analisi

Siti di monitoraggio dell’osservatorio acustico del territorio regionale:

cartina oss 2020

Clicca qui o sull'immagine per ingrandirla

Per ottenere una maggiore rappresentatività su tutto il territorio regionale i siti di monitoraggio del rumore non sono sempre gli stessi ma variano negli anni. In particolare dall’anno 2010 sono stati maggiormente monitorati:

  • siti lungo la via di traffico transfrontaliero per la raccolta di dati nell’ambito del progetto Interreg iMonitraf!2009_2012 “Monitoraggio degli effetti del traffico stradale nello spazio alpino e misure comuni” Courmayeur Entreves e Chatillon A5;
  • siti, in Aosta e dintorni al fine della valutazione delle condizioni di propagazione del rumore in ambiente vallivo;
  • tre nuovi siti, uno in ambito rurale in comune di Valsavarenche, e gli altri due in ambito di prossimità stradale nei comuni di Lillianes e di Valtournenche.

A partire dall’istituzione dell’osservatorio acustico dell’ARPA ad oggi, sono stati monitorati con almeno un rilievo stagionale 16 siti nella città di Aosta, 5 siti in aree urbane minori di altri comuni valdostani, 8 siti in aree rurali, 20 siti in prossimità di strade extraurbane (autostrada, strade statali e strade regionali).
Nella tabella seguente sono riportati i siti di misura per i quali sono stati condotti rilievi fonometrici a partire dall’anno 2005. Per ognuno di essi sono riportate le seguenti informazioni:

  • Tipologia di sito: U: Urbano, P:  Prossimità di strade extraurbane, R: Rurale
  • Anni di misura: anno o periodo temporale durante il quale sono state svolte le campagne di monitoraggio in quel sito
  • % di tempo diurno (06-22) in cui si è rilevato un valore di Leq maggiore di 65 dBA e % di tempo notturno (22-06) in cui si è rilevato un valore di Leq maggiore di 55 dBA. Tali valori corrispondono ai valori limite assoluti di immissione previsti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per classe IV (classe più elevata prevista per aree a prevalente vocazione residenziale).

Altri siti in cui sono stati effettuati rilievi fonometrici in anni precedenti il 2005 non sono stati più inseriti in quanto già ampiamente trattati nelle precedenti Relazioni sullo Stato dell'Ambiente.

 

SITO TIPO DI SITO ANNI MISURA % tempo diurno (06-22) con Leq > 65 dBA % tempo notturno (22-06) con Leq > 55 dBA
Aosta – c.so Battaglione U dal 2005 al 2006 e 2009 69 74
Aosta – loc. Bibian U dal 2006 al 2007 1 3
Aosta – loc. Borgnon U dal 2006 al 2012 0 3
Aosta – Via Carrel U 2009 e 2018 58 89
Aosta – Via Carrel (SAVT) U dal 2019 al 2022 2 14
Aosta – Via Crétier (Convitto) U dal 2011 al 2015 0 4
Aosta – Via Croce di Città U 2005 25 46
Aosta – via Festaz (Ass.Amb.) U dal 2005 al 2009 72 75
Aosta – Quartiere Dora U 2005 1 4
Aosta – p.zza della Repubblica U dal 2005 al 2008 e dal 2013 al 2017, dal 2020 al 2022
34 51
Aosta – Via St Anselmo U 2006 32 34
Aosta – loc. Roppoz U dal 2006 al 2007 1 1
Aosta - via Seigneurs de Quart, 37 U dal 2009 al 2010 1 4
Aosta – via Seigneurs de Quart, 45 U 2005 2 13
Aosta – Via Trottechien U dal 2005 al 2010 1 5
Aosta - Via Boson U dal 2016 al 2017
0 1
Charvensod – loc. Pont Suaz
U dal 2005 al 2020 e dal 2022
1 44
Chatillon - Via Chanoux U dal 2001 al 2002 e dal 2013 al 2014 33 45
Pont Saint Martin - Via Chanoux U dal 2003 al 2004 e dal 2013 al 2014 82 83
Saint Christophe – Loc. Grande Charrière, 44 U 2010, dal 2020 al 2021
1 2
Saint Vincent – via Vuillerminaz U 2006 9 48
Aosta - Via 1° Maggio P dal 2020 al 2022 88 81
Aosta – Vl. Gran St. Bernardo, 7 P 2006 70 82
Aosta - Vl. Gran St. Bernardo, 37 P dal 2009 al 2010 e dal 2015 al 2016
5 46
Aosta – Via Parigi P dal 2006 al 2011 11 71
Aosta - Via Parigi/Via Mus P dal 2020 al 2021 34 45
Aosta – Loc. Porossan P 2009 7 41
Charvensod – loc. Pont Suaz P dal 2019 al 2022 88 73
Charvensod – loc. Plan Felinaz P dal 2019 al 2022 88 67
Châtillon – area di servizio A5 P 2005 e dal 2010 al 2022 70 93
Courmayeur – Entrèves P dal 2005 al 2022 94 97
Courmayeur – La Palud P 2005 13 88
Courmayeur Loc. Villette (S.S.26) P dal 2005 al 2012 89 88
Etroubles - Via Gran S. Bernardo P dal 2002 al 2004 e dal 2014 al 2017 51 53
Gressan – loc. Taxel P dal 2019 al 2020 94 78
Gressan – loc. Borettaz P dal 2019 al 2022 86 85
Lillianes - Via Roma P dal 2017 al 2018 2 60
Morgex – Capoluogo
P dal 2005 al 2006 71 81
Nus – loc. Plantaz (S.S. 26)
P dal 2008 al 2009 100 100
Pontey – loc. Lezin P dal 2005 al 2006 57 73
Saint Oyen - Via Roma P dal 1999 al 2002 e dal 2013 al 2016 28 47
Valtournenche - Via Roma P dal 2017 al 2018 17 29
Charvensod – Capoluogo
R dal 2005 al 2009 2 1
Charvensod – Loc. Reverier R dal 2011 al 2012 0 0
Doues – loc. Dialley R 2006 1 1
Gressan – loc. Chacot R 2009 0 0
La Thuile – Loc. Les Granges R 2010 1 2
Cogne - Capoluogo R dal 1999 al 2002 e 2016 3 5
Saint Christophe - Loc. Veynes R dal 2020 al 2021 0 0
Valsavarenche - Loc. Degioz R dal 2017 al 2018 0 0
 
Commenti

Le percentuali di superamento dei valori di livello equivalente di 65 dBA in periodo diurno e di 55 dBA in periodo notturno risentono dei periodi di confinamento, introdotti a causa della pandemia di Covid-19: nella maggior parte dei punti si sono registrate diminuzioni dei livelli acustici.

Generalmente si osserva una rumorosità piuttosto elevata e persistente: nei centri urbani le percentuali di tempo in cui si superano i livelli limite previsti dal d.p.c.m. 14/11/1997  per le aree ad intensa attività umana (e presi come riferimento per il presente indicatore) sono elevate, soprattutto in corrispondenza delle strade con maggior traffico veicolare. Il fenomeno è ancora più evidente nei punti di monitoraggio extraurbani presso i principali assi viari della Valle d’Aosta.

TER_RUM_004 - Richieste di intervento, controlli e superamenti dei limiti normativi per disturbo da rumore in ambiente di vita

Presentazione

Descrizione

L’indicatore riporta il numero e la provenienza geografica delle richieste di intervento per disturbo da rumore in ambiente di vita, la tipologia di sorgente che ne è all’origine, nonché il riscontro del superamento dei valori limite normativi.

Messaggio chiave

L’ARPA della Valle d’Aosta ha ricevuto, dal 1992 al mese di dicembre 2022, 419 richieste di intervento per rumorosità considerata disturbante. Di queste il 44,2% (186 richieste) è da imputare a locali di intrattenimento musicale come discopub, discoteche, bar e ristoranti, il 13,4% (56 richieste) ad attività artigianali e il 12,4% (52 richieste) ad altre attività commerciali di vendita. Dai controlli effettuati emerge un effettivo problema di inquinamento acustico, poiché le situazioni che producono il superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore in ambiente abitativo sono il 75% (3 su 4) di quelle complessivamente valutate.

Obiettivo

L’indicatore quantifica l’attività di controllo svolta attraverso misurazioni fonometriche e valutazione del rispetto dei valori limite vigenti (l. quadro 447/1995 e decreti applicativi) sia in ambiente esterno che all’interno degli ambienti abitativi con distinzione fra le diverse tipologie di sorgenti (attività produttive, attività di servizio e/o commerciali, cantieri, manifestazioni temporanee, infrastrutture stradali, ferroviari...).
Nella grande maggioranza dei casi le richieste di intervento per disturbo da rumore riguardano il rumore immesso all’interno delle abitazioni. In questi casi si applicano i valori limite differenziali previsti dall’articolo 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997.
Le situazioni di non conformità vengono quantificate attraverso la percentuale di sorgenti controllate per cui si è riscontrato almeno un superamento dei valori limite fissati dalla normativa vigente.
L'indicatore, descrivendo l’impatto dell’inquinamento acustico attraverso i controlli effettuati a seguito di lamentele da parte dei cittadini, fornisce importanti indicazioni sulle cause principali di disagio e deterioramento della qualità della vita percepite dalla popolazione per effetto dell’esposizione a rumore.
Esso riguarda tutto il territorio valdostano ed ha una buona copertura temporale poiché sono state analizzate le richieste e i controlli a partire dall’anno 1992 (primo anno di attività in Valle d'Aosta nel campo dell’acustica) fino all'anno 2022. L’indicatore ha anche come ulteriori obiettivi la valutazione nel tempo delle tipologie di sorgenti sonore che producono lamentele e il monitoraggio del loro numero a seguito dell’entrata in vigore di provvedimenti legislativi preventivi. Sulla base di quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 20/2009 sull’inquinamento acustico, l’ARPA della Valle d’Aosta interviene per la verifica del rispetto dei valori limite di rumore ambientale su richiesta del Corpo Forestale Regionale, delle amministrazioni comunali e non più su chiamata diretta da parte di cittadini, come avveniva in passato. Ciò ha di fatto introdotto un filtro ed un’ufficialità che ha influito sulla diminuzione del numero di richieste di intervento pervenute all’Agenzia che rimane comunque altalenante negli anni.

Ruolo di Arpa

Sin dalla sua istituzione l’ARPA si occupa delle richieste di intervento formali da parte dei cittadini per segnalazioni di rumore disturbante e svolge i rilievi fonometrici per la verifica del rispetto dei valori limite di rumore vigenti in ambiente di vita. A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale, l’ARPA effettua attività di vigilanza e controllo a supporto di Comuni, Corpo Forestale della Valle d’Aosta ed altri organi di Polizia Giudiziaria e non più su diretta richiesta dei cittadini.

Classificazione

Area tematica SINAnet

Rumore

Tema SINAnet

Rumore

DPSIR

I/R

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato

medio

Tendenza

ascendente

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

Accuratezza

Comparabilità nel tempo

Comparabilità nello spazio

1 1 1 1

 

Proprietà del dato

ARPA Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Annuale

Data di aggiornamento

31/12/2022

Copertura temporale

Dal 1992 (30 anni)

Copertura territoriale

L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.

Riferimenti

Inquadramento normativo

  • art. 14 della L. quadro 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)
  • D.p.c.m. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
  • Decreto 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico)
  • D.Lgs 17 febbraio 2017 n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)
  • L.r. 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9.)
  • D.g.r. 2 novembre 2012, n 2083 (Approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9) - art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g)

Relazione con la normativa

La quantificazione dell’indicatore non è richiesta direttamente dalla normativa, ma è collegata alla posizione di livelli limite o di riferimento normativi.

Livelli di riferimento

Le richieste di intervento per disturbo da rumore riguardano, nella grande maggioranza dei casi, il rumore immesso all’interno delle abitazioni. In questi casi si applicano i valori limite differenziali introdotti dell’articolo 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997: la differenza tra il rumore all’interno degli ambienti abitativi in presenza e in assenza della sorgente considerata disturbante non deve superare, a parità delle altre condizioni acustiche, 5 dB di giorno (06-22) e 3 dB di notte (22-06).

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA e con valenza regionale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.

Presentazione e analisi

Tipologia di sorgenti considerate disturbanti che hanno dato origine alle richieste di intervento:
N. totale di richieste di intervento per disturbo da rumore, periodo 1992 - 2022:    419

 num tot richieste intervento 1222

Commenti

I locali considerati di intrattenimento come discopub, discoteche, bar e ristoranti che diffondono musica e organizzano eventi musicali, hanno dato origine in questi 30 anni di fonometria ambientale, nel loro insieme, a 186 richieste di intervento su 419 (44,2%). Di queste, 169 sono relative alla diffusione di musica ritenuta disturbante, e in alcuni casi anche al contributo antropico del vociare degli avventori, mentre le restanti si riferiscono alla rumorosità prodotta da impianti tecnologici a supporto dell’attività.

Seguono le attività artigianali e le attività commerciali di vendita che hanno prodotto, rispettivamente, 56 (13,4%) e 52 (12,4%) richieste di intervento per rumorosità disturbante.

 

Distribuzione territoriale e stagionale delle richieste di intervento legate al rumore da attività d’intrattenimento musicale

distribuzione stag richieste 1222

Commenti

Le dimensioni dei grafici a torta sono proporzionali al numero di richieste pervenute da ogni località. Dove non è indicata la percentuale sul grafico è perchè a quel periodo corrispondono il 100% delle richieste di intervento pervenute.

La statistica ha considerato, oltre ai locali che forniscono intrattenimento musicale, altri pubblici esercizi di aggregazione, anche all’aperto, quali ristoranti e bar, il cui contributo può essere fornito anche in termini di rumore antropico. Non sono stati considerati in questa indagine i concerti dal vivo e altre attività temporanee, in quanto, benché possano dare luogo a lamentele momentanee alle forze dell’ordine, la loro breve durata, nella maggior parte dei casi, non origina segnalazioni formali scritte.

Le richieste di intervento inerenti le attività di intrattenimento musicale sono state suddivise sulla base del periodo dell'anno in cui viene lamentato il disturbo in richieste che riguardano l'alta stagione (estate e inverno), in cui in Valle d'Aosta si ha maggior affluenza turistica, e bassa stagione (primavera e autunno). I valori percentuali relativi a tale suddivisione sono stati riferiti, inoltre, al territorio, al fine di caratterizzare i comuni maggiormente interessati dal disturbo sulla popolazione.

La regione Valle d’Aosta ha le caratteristiche peculiari delle regioni alpine in cui gli spazi sono limitati e circoscritti da importanti barriere morfologiche. In più, la connotazione turistica della Valle d'Aosta può comportare la vicinanza tra attività rumorose, quali ad esempio locali di intrattenimento musicale, ed edifici residenziali. Il risultato che emerge è che gli esposti dovuti al disturbo da rumore da attività musicale e aggregazione di persone riguardano soprattutto l'alta stagione delle principali località turistiche della Regione (Aosta, Courmayeur, Valtournenche, Gressoney ...). Il trend è ormai costante da anni con le percentuali che sono aumentate leggermente per le richieste di rumorosità disturbante che si riferiscono ai periodi di alta stagione (soprattutto l'estate).

 

Numero richieste di intervento annue dal 1992 al 31 dicembre 2022

num richieste intervento annue 1222

Commenti

Il numero di richieste di intervento a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 9/2006 e della successiva l.r. 20/2009 è calato di molto rispetto a quelle pervenute negli anni successivi all’entrata in vigore della l. quadro 447/1995 sull’inquinamento acustico e del successivo d.p.c.m. 14 novembre 1997. La diminuzione è riconducibile principalmente alla nuova procedura secondo la quale i cittadini rivolgono i loro esposti al Corpo Forestale della Valle d’Aosta e ai Comuni che poi chiedono, se necessario, supporto tecnico all’ARPA. Secondariamente la legge regionale considera maggiormente gli aspetti acustici all'atto dell'autorizzazione all’esercizio di attività produttive rumorose attraverso la presentazione della relazione previsionale di impatto acustico nell'ambito dei relativi procedimenti. 

Su tali relazioni l'ARPA della Valle d'Aosta esprime parere vincolante sulla conformità dei contenuti alle indicazioni fornite dalla d.g.r. 2083/2012 e ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Si può consultare l'andamento dei pareri rilasciati a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale sull'inquinamento acustico nell'indicatore TER_RUM_005 della relazione sullo stato ambiente on line dell'ARPA.

Dall’entrata in vigore del d.p.r. 227/2011, che prevede semplificazioni degli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese (anche inerenti l'aspetto dell'impatto acustico), c'è stato un minore coinvolgimento di ARPA nell'espressione dei pareri tecnici. La nuova procedura prevede infatti che siano le amministrazioni comunali ad accogliere e a verificare le domande di autocertificazione che contengono anche indicazioni inerenti gli aspetti di impatto acustico. La norma di semplificazione, entrata in vigore nel mese di febbraio 2012, ha abbassato eccessivamente il livello di prevenzione, almeno per alcune categorie di attività quali quelle che si svolgono nel periodo notturno. Ciò ha prodotto negli anni successivi e fino all'anno 2016 un trend di prevalente aumento delle richieste di intervento per rumore molesto. Negli ultimi cinque anni il trend è altalenante con una media di 8-9 richieste di intervento all'anno, con qualche richiesta in più nell'anno 2020, nonostante alcuni periodi dell'anno caratterizzati dal lockdown e dalle relative restrizioni.

 

Distribuzione rispetto all'entrata in vigore della L.R. 20/2009 della percentuale di superamento del valore limite differenziale a seguito di controllo del rumore immesso in ambiente abitativo (periodo 1992-2022)

 per superamenti pre e dopo lr 20 1222

Commenti

I grafici evidenziano come, nei casi in cui è stato richiesto l'intervento dell'Agenzia, esista un effettivo problema di inquinamento acustico poiché dai controlli effettuati attraverso misurazioni fonometriche da parte dell’ARPA è stato verificato nella maggior parte dei casi il superamento dei valori limite differenziali di rumore immesso all’interno di ambienti abitativi (3 casi su 4). 

Le sorgenti che producono il superamento dei valori limite sono per lo più afferenti ad attività di intrattenimento (musica, vociare di avventori, impianti tecnologici), attività commerciali e altre attività produttive. Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 20/2009 si nota dal grafico una leggera diminuzione delle situazioni di controllo per cui c'è stato il superamento dei valori limite differenziali in ambiente abitativo ma, la percentuale ancora al 75% evidenzia che la lamentela per rumore disturbante presentata dal cittadino è 3 volte su 4 giustificata.  

TER_RUM_005 - Pareri espressi dall’ARPA sulla documentazione prevista dalla normativa regionale in materia di tutela dall’inquinamento acustico

Presentazione

Descrizione

L’indicatore quantifica il numero di pareri, espressi da ARPA a seguito dell’emanazione della normativa regionale in materia di tutela dall’inquinamento acustico.

Messaggio chiave

Nei primi anni di applicazione della prima normativa regionale (anno 2006), che recipisce quanto previsto da quella nazionale,  si è assistito ad un grande impegno nell’opera di prevenzione accompagnato ad un aggravio burocratico, a cui si è fatto fronte localmente introducendo modalità semplificate, rispetto ad una valutazione completa, di valutazione dell’impatto acustico. A fine 2011, a livello nazionale è stata introdotta una norma di semplificazione che ha, di fatto, almeno per alcune categorie di attività quali quelle che si svolgono prevalentemente nel periodo notturno,  abbassato eccessivamente il livello di prevenzione.

Obiettivo

L’indicatore ha l’obiettivo di quantificare il numero annuale di pareri rilasciati da ARPA Valle d’Aosta sulla base di quanto previsto dalla legge regionale:

  • previsione in materia di impatto acustico per realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività produttive;
  • valutazione previsionale del clima acustico per la realizzazione di insediamenti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo…..) e per aree destinate a nuova edificazione attuata attraverso Piani Urbani di Dettaglio;
  • provvedimenti comunali di gestione del territorio, quali classificazioni acustiche e piani di risanamento acustico;
  • altri piani di risanamento presentati dalle imprese e dalle società o enti di gestione dei servizi di pubblico trasporto e delle relative infrastrutture.

Un numero crescente di pareri rilasciati, su attività effettivamente rumorose, è indice di una crescente applicazione della normativa di prevenzione dell’impatto acustico. Infatti, intervenire sulle sorgenti di rumore in fase di progettazione di impianti o infrastrutture, o di autorizzazione di attività produttive o pubblici esercizi, permette di affrontare con efficacia e a costi minori un tema suscettibile di avere un forte impatto sulla popolazione, evitando costosi e tecnicamente complessi interventi di bonifica a posteriori.

Ruolo di Arpa

L’ARPA rilascia pareri e prese d’atto sulla documentazione, presentata attraverso il SUEL, comuni ed altri servizi dell’amministrazione, da titolari di attività  produttive, enti pubblici, o altri proponenti.

Classificazione

Area tematica SINAnet

Rumore

Tema SINAnet

Rumore

DPSIR

R

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato

non applicabile

Tendenza*

non applicabile

* Gli adeguamenti normativi finalizzati alla semplificazione hanno escluso dall’applicazione di misure di prevenzione anche attività potenzialmente fonte di disturbo.

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

Accuratezza

Comparabilità nel tempo

Comparabilità nello spazio

1 1 2 1

 

Proprietà del dato

ARPA Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Aggiornamento continuo al procedere dell’espressione dei pareri.

Data di aggiornamento

31/12/2022

Copertura temporale

Dal 2005

Copertura territoriale

L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.

Riferimenti

Inquadramento normativo

  • l. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull’inquinamento acustico)
  • l.r. 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9.)
  • d.g.r. 7 maggio 2010, n. 1262 (Approvazione dei casi, dei criteri e delle modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed della l.r. 20/2009)
  • d.p.r. 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quarter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
  • d.g.r. 2 novembre 2012, n 2083 (Approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9) - art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g)

Relazione con la normativa

L’indicatore monitora l’applicazione in fase di pianificazione e autorizzazione della normativa sull’inquinamento acustico ambientale.

Livelli di riferimento

L’espressione dei pareri avviene in relazione alla compatibilità della documentazione e dei suoi contenuti con i valori limite previsti dalla normativa vigente.

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore è presentato con valenza locale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.

Presentazione e analisi

Andamento negli anni del numero di pareri espressi da ARPA sulla documentazione richiesta dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico, suddiviso per tipologia

 

pareri per tipologia 2022 

Commenti

Come si evidenzia dal grafico riportato, si è verificato un considerevole aumento delle richieste di parere ad ARPA a seguito dell’emanazione della prima normativa regionale in materia di tutela dall’inquinamento acustico nel 2006 (abrogata con l.r. 20/2009 che non ha tuttavia cambiato i contenuti delle richieste di autorizzazione da parte delle imprese in ambito acustico). Per quanto riguarda i pareri inerenti al clima acustico, dal 2010 si registra una diminuzione sostanziale del loro numero in coincidenza con l’emanazione della nuova l.r. 20/2009 in cui detti pareri sono obbligatori esclusivamente per la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e della nuova edificazione residenziale attuata mediante Piano Urbanistico di Dettaglio (PUD) e non più per singole abitazioni.
Dal 2012, anno di entrata in vigore del d.p.r. n. 227 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese, si nota una diminuzione dei pareri rilasciati da ARPA, soprattutto quelli riguardanti l’impatto acustico. Dal 2016 si è avuta una sostanziale stabilizzazione dei pareri riguardanti l'impatto acustico.

 

Percentuale di pareri complessivamente espressi da ARPA suddivisi per tipologia di opera o attività

distribuzione attività 2022

Commenti

Nel grafico si riporta la distribuzione percentuale delle richieste di parere ricevute da ARPA dal 2005 al 2022 suddivise per tipologia di opera o attività produttiva interessata.
Nella categoria “edifici sensibili” sono stati considerati solo scuole, asili nido, ospedali e case di cura e di riposo che sono prevalentemente oggetto di valutazioni di clima acustico, (non sono considerati gli edifici residenziali per i quali dal 2009 la valutazione di clima acustico non è più richiesta). Le altre tipologie considerate sono attività o opere che possono emettere rumore nell’ambiente e per le quali va effettuato lo studio previsionale di impatto acustico prodotto o la documentazione sostitutiva prevista. Le attività produttive sono state classificate sulla base di alcune macro-categorie dell’elenco ateco 2007. In particolare la principale distinzione è stata effettuata tra le attività economiche che appartengono al comparto manifatturiero, tra quelle di commercio all’ingrosso e al dettaglio, pubblici esercizi in cui rientrano anche le attività di ristorazione e di intrattenimento/divertimento, e attività di servizio di vario genere (comunali, mense, parrucchieri, noleggi……)

Percentuale di pareri complessivamente espressi da ARPA suddivisi per area territoriale di provenienza

cartina 2022

percentuali 2022

La statistica relativa alla provenienza delle pratiche analizzate dal 2005 al 2022 è stata effettuata suddividendo il  territorio così come è stato suddiviso per l’organizzazione delle unità amministrative dello Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta:

  • Comune di Aosta;
  • Alta Valle - Ufficio presso la Comunità Montana Grand Combin a cui fanno capo i Comuni delle Comunità Montane Grand Combin, Grand Paradis, Mont Emilius e Valdigne-Mont Blanc (39 comuni);
  • Bassa Valle- Ufficio presso la Comunità Montana Mont Rose a cui fanno capo i Comuni delle Comunità Montane Evançon, Monte Cervino, Mont Rose e Walser (34 comuni).

La percentuale dei pareri espressi è uniformemente distribuita sulle tre aree territoriali.