Dal punto di vista del controllo dell’inquinamento acustico due nuovi decreti prevedono semplificazioni nella presentazione della documentazione necessaria all’autorizzazione alla costruzione o all’esercizio di attività produttiva rumorosa

Decreto del Presidente della Repubblica n° 227 del 19 ottobre 2011 (G.U. del 3 febbraio 2012 n.°28) recante Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n° 122.

Il decreto ha introdotto alcune norme di semplificazione per le categorie di imprese di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 (le cosidette “piccole e medie imprese”) in materia di scarichi di acque reflue e in materia di inquinamento acustico.

Relativamente alle “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” il decreto prevede che, a parità di tutela per l’ambiente e la salute dei cittadini, vi sia uno sgravio di procedure onerose e inutili per talune imprese.

Le attività produttive esenti dall’obbligo di redazione e presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico sono elencate nell’allegato B che prevede per altre tipologie casi e criteri per la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

 

Decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (GU n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42), Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

Il decreto riguarda la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti  amministrativi  in materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  (PMI) e  sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

L’autorizzazione unica ambientale (AUA) sostituisce specifici atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dal medesimo regolamento. Il fine principale dell’AUA è quello di ricomprendere in un unico provvedimento autorizzazioni fino ad ora rilasciate separatamente al fine di ridurle ad un’unica scadenza e di velocizzare il flusso informatico documentale. 

Dal punto di vista acustico il regolamento riguarda la comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,  commi  4  o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 inerenti la documentazione di previsione di impatto acustico.

 

In aggiunta a questi due decreti è stata emanata la Legge 12 luglio 2011, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (GU n.160 del 12-7-2011 ).

All’art. 5, liberalizzazioni e semplificazioni in materia di edilizia privata, la legge prevede una semplificazione nella produzione della documentazione acustica all'atto del rilascio del permesso di costruire nei comuni che hanno provveduto al coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione del territorio comunale.  

Pur avendo sin da subito sollecitato numerose discussioni, è ragionevole pensare che l’articolo in questione riguardi esclusivamente le relazioni previsionali di clima acustico le quali sono strettamente connesse alla classificazione acustica del territorio comunale.

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