L'attualità ci ha portato nuovamente a sentire parlare, con maggiore frequenza, di radioattività e il connesso rischio radiologico e nucleare. Ma quanto ne sappiamo, noi cittadini, di questa tematica così "astratta" e complessa? Come dobbiamo comportarci in caso di emergenza?

La sintesi divulgativa del Documento Tecnico “L’informazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” definisce i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione che può essere interessata dal rischio radiologico e nucleare, descrivendo gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.

"Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare"

Dopo una introduzione sui diversi tipi di radiazione e sulla grandezza che permette di quantificare l’esposizione del corpo umano alle radiazioni ionizzanti (dose efficace), si descrivono le fasi operative e livelli di allerta, la rete di monitoraggio e le misure per proteggere la popolazione con le relative norme di comportamento.

Il documento rappresenta una base di conoscenze utile per la realizzazione di materiali di comunicazione sul rischio radiologico e nucleare rivolti al cittadino e ai diversi pubblici di riferimento. Tali materiali puntano ad accrescere la conoscenza del rischio e a favorire l’adozione di comportamenti corretti in situazioni di emergenza.

Rischio radiologico copertina

Questa sintesi divulgativa – che si rivolge in via prioritaria alla popolazione, ma anche alle Componenti, alle Strutture Operative e a tutti gli attori del Servizio Nazionale che hanno titolo a fare comunicazione del rischio – è stata realizzata
a partire dal Documento Tecnico, predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile che si avvalso del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197, del Decreto legislativo 101/2020, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, prevista dal comma 4 del succitato articolo 197.

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