Se le emissioni di rumore da veicoli e macchinari sono disciplinate nell'Unione Europea da decenni, fu solo negli anni novanta, con il 6° programma d'azione per l'ambiente della Comunità Europea 2002-2012, che si iniziò a sviluppare la regolamentazione in materia di esposizione umana al rumore.

Dal 2002, la Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/noise_pollution/l21180_it.htm) offre la base comune per affrontare il problema del rumore in tutta l'Unione Europea.

La politica comunitaria in tema di rumore ambientale individua i seguenti punti principali:

  • l’analisi e il monitoraggio delle condizioni di rumore esistenti svolti attraverso la redazione della mappatura acustica, rappresentazione dell’ambiente acustico relativamente alla presenza di una determinata sorgente, e della mappa acustica strategica, finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore causato da tutte le sorgenti
  • l'utilizzo di descrittori acustici introdotti dalla normativa al fine di consentire una comparazione dei dati
  • l’informazione e la partecipazione della popolazione, riguardo all’esposizione al rumore, ai suoi effetti e alle misure adottate
  • l’elaborazione e l’adozione dei piani di azione, destinati a gestire i problemi relativi all’inquinamento acustico, riducendo il rumore dove necessario e tutelando le aree contraddistinte da una buona qualità acustica
  • l’attuazione di una strategia condivisa che includa quale obiettivo principale la riduzione del numero di persone esposte al rumore

La direttiva mira quindi a combattere il rumore cui sono esposte le persone nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore.

La direttiva non si applica invece al rumore generato dalla persona stessa, dalle attività domestiche o dal vicinato, dal rumore sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto, dal rumore dovuto ad attività militari svolte nelle zone ad esse dedicate.

Nel 2004 la Commissione europea ha pubblicato una panoramica di tutta la legislazione e di tutti gli standard europei rilevanti che riguardano le emissioni di rumore in ambiente di vita (http://ec.europa.eu/environment/noise/sources.htm).

A livello nazionale la direttiva 2002/49 è stata recepita attraverso il Decreto Legislativo n.194 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" che definisce in modo preciso competenze e procedure per l´elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei piani d´azione.

 Si riporta nella successiva tabella la sintesi degli adempimenti e i tempi previsti dal Dlgs 194/2005.

Adempimenti Dlgs 194 05

La revisione, e se necessario la rielaborazione di mappe acustiche, mappature acustiche strategiche e piani d'azioni avviene ogni 5 anni o ogni qualvolta si renda necessario in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.

I piani d'azione previsti recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

I descrittori acustici comuni stabiliti dalla normativa europea, e ripresi dalla legislazione italiana, al fine di armonizzare i metodi di misurazione attualmente utilizzati sono:

  • Lden (livello giorno-sera-notte), usato per qualificare il disturbo legato all'esposizione al rumore
  • Lnight (livello di rumore della sola notte), relativo ai disturbi del sonno

Essi vengono quantificati per le differenti sorgenti sonore sulla base di metodi di calcolo armonizzati e condivisi riportati in modo dettagliato nella Raccomandazione 2003/613/CE del 06/08/03 concernente le linee guida relative ai metodi calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario, e i relativi dati di rumorosità (G.U.C.E. 22/08/03).

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