Presentazione

Descrizione

L’indicatore quantifica l’attività svolta dall’Agenzia nel rilascio di pareri preventivi per la realizzazione di nuovi elettrodotti e la costruzione di nuovi edifici in prossimità di impianti esistenti ai sensi della l.r. 8/2011.

Messaggio chiave

L’ARPA esprime pareri tecnici in merito al rispetto dei valori di riferimento previsti dalla normativa nazionale sulla protezione della popolazione  dall’esposizione ai campi elettromagnetici: il numero di pareri espressi dipende, oltre che dal numero di impianti in realizzazione, anche dai procedimenti autorizzativi che sono variati due volte in due anni.

Obiettivo

Il rilascio di pareri in merito al  rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici da parte di nuovi elettrodotti costituisce uno strumento forte di prevenzione da indebite esposizioni della popolazione: quantificare il numero di pareri rilasciati serve a dare una indicazione sulla dinamicità del settore.

Ruolo di Arpa

L’Agenzia esprime, su richiesta dell’autorità competente, pareri inerenti alla correttezza delle valutazioni svolte dal proponente l’opera, in merito al calcolo delle fasce di rispetto previste dalla normativa nazionale per gli elettrodotti.

Classificazione

Area tematica SINAnet

Radiazioni non ionizzanti

Tema SINAnet

Campi elettromagnetici

DPSIR

R

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato

buono

Tendenza

Non applicabile

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

Accuratezza

Comparabilità nel tempo

Comparabilità nello spazio

1 1 1 1

 

Proprietà del dato

ARPA Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Continuo

Data di aggiornamento

30/06/2012

Copertura temporale

Dal 1999

Copertura territoriale

L’attività svolta dall’ARPA in questo ambito è estesa in modo omogeneo a tutta la regione.

Riferimenti

Inquadramento normativo

  • l. 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), articolo 7 (Catasto Nazionale), articolo 8 comma 1 lettera d) che introduce i catasti regionali.
  • d.m. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
  • l.r. 15 dicembre 2006, n. 32 (Disposizioni in materia di elettrodotti)
  • l.r. 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32)
  • d.m. 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti)

Relazione con la normativa

La quantificazione dell’indicatore non è richiesta direttamente dalla normativa, ma deriva da attività di controllo, effettuata per  obbligo di legge.

Livelli di riferimento

Non applicabile

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA e con valenza regionale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.

Presentazione e analisi

Numero di pareri rilasciati in riferimento a sorgenti di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz)

ter nir 003 fig1

Commenti

Prima dell’entrata in vigore della l.r. 32/2006 i pareri erano rilasciati a privati per la realizzazione di nuovi edifici in prossimità di elettrodotti e su richiesta dell’amministrazione regionale per i nuovi impianti, in base a quanto definito dalla normativa nazionale. La l.r. 32/2006 ha introdotto nel procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio dei nuovi elettrodotti con tensione tra 1000 V e 150 kV la necessità del parere ARPA: questo spiega il deciso aumento di pareri a partire dal 2008, primo anno di piena attuazione di tale legge. L’entrata in vigore della l.r. 8/2011, con l’abrogazione della l.r. 32/2006, ha modificato i procedimenti amministrativi prevedendo un sistema di autocertificazione del proponente in sostituzione del parere ARPA per certi tipi di impianti, lasciando all’ente competente la possibilità di richiedere comunque il parere all’ARPA. Questo spiega la diminuzione repentina dei pareri espressi.

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